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Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di ristrutturazione , i contribuenti che effettuano sugli immobili tali tipi di intervento , per i quali richiedono la relativa detrazione, sono tenuti a trasmettere all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.
La conferma in tal senso si rileva dalla Guida sugli interventi di ristrutturazione aggiornata di recente dall’Agenzia delle Entrate che recepisce le ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018.
Normativa- La Legge di Bilancio 2018 prevede espressamente che le detrazioni collegate ad interventi di ristrutturazione edilizia vengono prorogate fino al 31 dicembre 2018 confermando la percentuale del 50% su un importo massimo di 96.000 euro.
La detrazione per le spese collegate ad interventi di ristrutturazione spetta in via generale per i seguenti tipi di intervento:
Obbligo di invio dati all’Enea – Sempre la Legge di bilancio 2018, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dispone la trasmissione in via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione effettuati ai sensi dell’art. 16 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.
L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati ai Ministeri competenti.
Tale previsione è da ricondurre nello specifico al comma 2 bis dell’art16 del D.L. 63/2013 introdotto dal n°4 let.b), comma 3 della Legge n°205/2017.
In sostanza per effetto dell’intervento della Legge di bilancio, le cui disposizioni sono confermate a livello previsionale dalla guida dell’Agenzia delle Entrate richiamata in premessa, l’obbligo di comunicazione dei dati dei lavori all’Enea riguarderà anche gli interventi di ristrutturazione edilizia così come riconfermati e prorogati dalla stessa Legge 205/2017, Legge di bilancio 2018.
In materia di riqualificazione energetica (art.14 D.L. 63/2013 e ss.mm.ii) si ricorda che entro 90 giorni dalla fine dei lavori, occorre trasmettere all’Enea:
Conclusioni - In merito ai lavori di ristrutturazione (art.16 D.L. 63/2013 e ss.mm.ii) però, al netto delle previsioni disposte dalla Legge di bilancio, nulla ancora è previsto a livello di disposizioni attuative relative alla trasmissione delle informazioni dei lavori effettuati all’Enea, per cui non rimane che attendere le indicazioni operative che metteranno in chiaro le modalità di espletamento del nuovo obbligo di comunicazione.