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Con il principio di diritto n. 10, pubblicato in data 18.03.2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato termini e modalità dell’esercizio del diritto di rivalsa di cui al settimo comma dell’articolo 60 del DPR n. 633/72, ai sensi del quale “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.
Più in particolare, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta per chiarire l’applicazione della disciplina sopra richiamata nell’ipotesi di fattura emessa nei confronti del cessionario non residente.
A tal riguardo ha espresso il seguente principio di diritto: