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Con l’approvazione della Legge di bilancio 2018 (legge n.205/2017), come è noto, si è confermata la proroga del super ammortamento fino al 30 giugno 2019.
In sostanza, con ordini accettati e acconti del 20 per cento pagati entro la fine del 2017, gli investimenti, se ultimati entro giugno 2018, potranno ancora godere del bonus del 40 per cento.
Si ricorda che, la legge n.232/2016, la cosiddetta legge di Bilancio 2017, all’articolo 1, comma 8, riconferma il beneficio, previsto con la legge di stabilità 2016, di usufruire del cosiddetto super ammortamento, ossia l’aumento del 40 per cento del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, con esclusione dei veicoli di cui all’articolo 164, lettere b) e b-bis) del TUIR, effettuati nel periodo d’imposta 2017, nonché per quelli eseguiti fino al 30 giugno 2018, a condizione che, detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la predetta data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti per importi non inferiori al 20 per cento.
Il comma 29 della Legge di Bilancio 2018, prevede che “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento”.
Relativamente al momento in cui si considera effettuato l’investimento, si rendono applicabili le regole dell’articolo 109, del TUIR, avendo riguardo, anche di quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.4/E/2017, ossia:
Esclusione - Come spiegato in precedenza, la Legge n.205/2017, esclude dall’agevolazione tutti i veicoli di cui all’articolo 164, del TUIR, e gli altri mezzi di trasporto, sia che vengono utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, la cui deducibilità è integrale, sia che vengono usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.
È opportuno evidenziare che, la Legge di bilancio 2017, con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, riconosceva il beneficio del super ammortamento a condizione che detti beni rivestissero un utilizzo strumentale all’attività di impresa. Erano, dunque, esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli a deduzione limitata, di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) e b-bis), del TUIR.
Pertanto, il super ammortamento nella misura del 40 per cento riguarda, esclusivamente, i veicoli di cui alla lettera a), dell’articolo 164, del TUIR, consegnati entro il 31 dicembre 2017, ossia entro il 30 giugno 2018, per i quali alla data del 31 dicembre 2017 sia stato pagato al fornitore un acconto almeno pari al 20 per cento e l’ordine sia stato confermato.