30 gennaio 2018

Superbollo, comunicazioni STS, Canone rai: tutti le scadenze di domani

Autore: PASQUALE PIRONE

Dead line per diversi adempimenti fiscali prevista per la giornata di domani 31 gennaio 2018. Si va dal versamento del c.d. superbollo al pagamento del canone RAI 2018 (unica soluzione oppure rata trimestrale/semestrale) per coloro che non essendo intestatari di utenza elettrica non potranno ricevere l’addebito delle rate (10) in bolletta. C’è poi anche il versamento della tassa sulle concessioni governative e la comunicazione della dichiarazione relativa all’imposta di bollo virtuale senza tralasciare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo (Quadro A del modello) sempre con riferimento al canone RAI 2018. Procediamo con ordine.

Versamenti - Alla cassa si va domani per il pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo) da parte di soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente a dicembre 2017 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi. L’importo dovuto è pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore alla predetta potenza, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Si ricorda che la tassa non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Il versamento è eseguito con modello F24 ELIDE (Elementi identificativi), con esclusione della compensazione, utilizzando il codice tributo 3364 (Addizionale Erariale alla tassa automobilistica). Sempre entro domani è possibile mettersi in regola con il bollo dovuto dai proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente il mese scorso e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un’apposita applicazione sul proprio sito internet per il calcolo fai da te (il pagamento avviene presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/C, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto). A tal proposito è anche utile ricordare che esistono casi di esenzione dal versamento del bollo auto (i disabili; i proprietari di mezzi non inquinanti con alimentazione elettrica a emissioni zero, o meno inquinanti, alimentati a metano o GPL; le auto e modo d’epoca, ecc.).

Scade domani il termine di versamento del canone RAI ordinario per il 2018 per coloro che, come anticipato in premessa, non essendo intestatari di utenza elettrica non potranno ricevere l’addebito delle 10 rate in fattura. Si rammenta, infatti, che la normativa prevede la presunzione che chi è intestatario di utenza elettrica residenziale è anche detentore di apparecchio televisivo e di conseguenze è tenuto al pagamento del canone. L’importo annuale dovuto (90 euro) è addebitato sulla bolletta dell’utenza in 10 rate annuali di pari importo che vanno da gennaio ad ottobre (per le utenze già attive a gennaio). Per le utenze attivate per la prima volta nel 2018, invece, l’addebito avverrà sempre in rate che andranno dal mese di attivazione e fino ad ottobre. Ora poiché vale il principio che il canone in ogni caso è dovuto dal detentore dell’apparecchio televisivo anche se questi non è intestatario dell’utenza, ne consegue che non potendo quest’ultimo riceve addebito in fattura dovrà provvedere personalmente al pagamento tramite modello F24 (è il caso ad esempio dell’inquilino di un appartamento dove l’utenza è ancora intestata al proprietario oppure l’ipotesi del portinaio del condominio che detiene il televisore nell’alloggio riservatogli dal condominio ma con utenza intestata allo condominio stesso). Il versamento può avvenire in unica soluzione (entro domani si versano 90 euro) oppure in rate trimestrali o semestrali (domani si versa la prima rata trimestrale di euro 23,93 o la prima semestrale di euro 45,94 euro) – Circolare n. 45/E/2016. I codici tributo da utilizzare sono TVNA (in caso di canone per rinnovo abbonamento TV uso privato) oppure TVRI (in caso di canone per rinnovo abbonamento TV uso privato).

Spira domani anche il termine di versamento per il pagamento delle tasse annuali sulle concessioni governative da eseguirsi con Modello F23 (presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali) utilizzando i codici tributo: 711T (Tasse sulle CC.GG. escluse quelle per porto d'armi), 742T (Tasse CC.GG. per porto d'armi); 746T (Tasse CC.GG. per porto d'armi – Addizionale).

All’appello le imprese di assicurazioni per effettuare il pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre 2017. Si utilizza il Modello F24-Accise (con modalità telematiche) riportando i seguenti codici tributo: 3354 (Imposta sulle assicurazioni - Erario - Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216); 3356 (imposta sulle assicurazioni RC auto - Province"); 3357 (contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto"); 3358 (contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia); 3359 (contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento"); 3360 (contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano"); 3361 (contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota).
Gli enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, dovranno procedere alla liquidazione ed al versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di dicembre scorso. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il tutto va eseguito con F24 telematico (codice tributo 6099).

Infine, le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" pagano entro la giornata di domani l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza da tale data. L’adempimento va fatto con Modello F24 ELIDE (i titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione).

Dichiarazioni e comunicazioni – Come già anticipato, con riferimento al canone RAI ordinario (ossia quello dovuto per il possesso del televisore in ambito privato), il legislatore presume che chi è intestatario di utenza elettrica residenziale è possessore anche di apparecchio televisivo e, quindi, è obbligato al pagamento della tassa. Tuttavia è data possibilità al contribuente di discolparsi da tale presunzione inviando una dichiarazione sostitutiva (su modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate), con cui va a dichiarare (compilando il quadro A del modello stesso) che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento. Solo presentando tale dichiarazione egli potrà sottrarsi all’addebito delle rate in bolletta. Tuttavia l’efficacia è legata alla data di presentazione. In particolare inviando il modello entro domani, il dichiarante avrà l’esonero dal canone per tutto l’anno 2018 (non riceverà l’addebito di nessuna rata in fattura). Qualora, invece, la dichiarazione fosse presentata oltre domani ma entro il 30/06/2018 l’esonero varrà solo per il secondo semestre di quest’anno mentre se presentata oltre il 30 giugno ed entro il 31 gennaio 2019, l’esonero NON scatterà per quest’anno, ma solo dal canone RAI 2019. La dichiarazione ha validità con riferimento al periodo d’imposta cui è presentata. Pertanto chi l’ha già presentata per il 2017 dovrà, comunque, ripresentarla per quest’anno se vuole continuare a godere dell’esenzione. L’invio dovrà essere effettuato in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate (utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel). In alternativa, Il modello, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviato a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

Ci sono poi i soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale che dovranno inviare (telematicamente) entro le ore 24 di domani la dichiarazione “consuntiva” contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi l'anno passato, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. Al riguardo è opportuno precisare che a partire dal 10 gennaio 2018 è necessario utilizzare per tutte le annualità esclusivamente il nuovo modello reso disponibile con il Provvedimento del 29/12/2017 (Prot. n. 306346/2017). Dal al 1° al 9 gennaio 2018 era possibile, invece, inviare la dichiarazione utilizzando il vecchio modello già in uso (approvato con Provvedimento del 17/12/2015 relativamente alle annualità 2014, 2015 e 2016).

Scadono domani ulteriori adempimenti dichiarativi/comunicativi non meno importanti, ossia:

  • la presentazione della denuncia annuale delle variazioni, verificatisi lo scorso anno, dei redditi dominicale e agrario da parte dei possessori dei predetti redditi (l’adempimento è da eseguirsi utilizzando il software Docte 2.0 oppure presentando la "dichiarazione variazioni della coltura" – c.d. modello 26 - al competente Ufficio Provinciale-Territorio dell'Agenzia delle Entrate);
  • la trasmissione al sistema tessera sanitaria (STS) dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2017, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Sono interessati all’adempimento (da farsi esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal) le Aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; farmacie pubbliche e private; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN; iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; iscritti agli Albi professionali degli psicologi; iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i; iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico; parafarmacie;
  • la comunicazione dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. Devono provvedervi gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario);
  • la comunicazione al MIBAC e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità, comprensive dei dati fiscali, dei dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2017 e dei dati relativi ai soggetti beneficiari delle erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
  • dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12). Interessati alla dichiarazione sono gli enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 (tenuti a quest'adempimento sono sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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