3 gennaio 2018

Tasso di interesse legale: sale allo 0,3% dal 2018

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Il tasso di interesse legale annuo per il 2018 è triplicato rispetto a quello del 2017. In particolare, si passa, dallo 0,1% allo 0,3% dal 1° gennaio 2018. Ciò è frutto di quanto stabilito dal decreto del MEF del 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n 292 del 15 dicembre scorso. Dunque, da quest’anno pagare le imposte con ritardo costerà di più. Negli ultimi anni, il tasso era stato interessato da un trend di decrescita. Infatti, (orientativamente dal 2012), si è passati dall’2,5% fino allo 0,1% per il 2017. In particolare, i tassi in vigore negli anni precedenti erano: 2,5 % (anni 2012 e 2013); 1 % (anno 2014); 0,5 % (anno 2015); 0,2 % (anno 2016); 0,1 % (anno 2017).

Gli effetti sul ravvedimento - Un primo effetto dell’aumento allo 0,3% è possibile individuarlo nel calcolo degli interessi dovuti nell’ipotesi di ravvedimento operoso. Infatti, tale strumento deflattivo del contenzioso prevede l’applicazione oltre che della sanzione ridotta prevista a seconda della violazione commessa anche degli interessi al tasso annuo legale per ciascun giorno di ritardo avuto nella regolarizzazione dell’omesso/insufficiente versamento del tributo. Si tenga presente che a tal proposito il principio prevede che i tassi interesse in vigore negli anni trovino applicazione per ciascuno dei giorni (ricadenti nel ravvedimento).

Quindi, se ad esempio, il contribuente ha omesso di versare il saldo IMU 2017 di un immobile, pari a 1.000 euro, e decide di ravvedersi il 5 febbraio 2018, considerando che il termine ordinario di versamento era fissato al 18 dicembre 2017, ne consegue che per i giorni che intercorrono tra il 19/12/2017 ed il 31/12/2017 occorrerà considerare il tasso di interesse dello 0,1% (ossia quello in vigore per il 2017 mentre per quelli che vanno dall’1/1/2018 al 5/02/2018 occorrerà prendere a riferimento lo 0,3%.

Altre implicazioni fiscali - La modifica del tasso di interesse ha il conseguente effetto anche per il calcolo del valore dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni. Infatti, i coefficienti per il calcolo dei predetti valori sono annualmente adeguati (con Decreto MEF) al nuovo tasso annuo legale in vigore (a tal proposito si ricorda che i coefficienti variano in base all’età del beneficiario dell’usufrutto, rendita o pensione).

Si consideri, infine, che il nuovo tasso in vigore da quest’anno avrà i suoi effetti anche per altri rapporti economici, quali ad esempio:

  • interessi maturati sul deposito cauzionale nell’ambito della locazione immobiliare;
  • gli interessi che maturano sui conti correnti bancari/postali;
  • compenso del mandatario;
  • interessi dovuti sul mutuo;
  • ecc.
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