Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Con il Decreto MI.B.A.C.T. datato 20 dicembre 2017 è stato aggiornato il decreto attuativo del Tax credit alberghi così come novellato dalla Legge 232/2016, Legge di stabilità 2017.
Il Decreto ha rivisto le disposizioni attuative del credito di imposta citato, definite con il D.M. 7 maggio 2015 e in particolare è intervenuto fornendo precise indicazioni operative in riferimento:
La misura è riconosciuta anche per ulteriori tipologie di spese quali l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto di intervento a condizione che beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Il beneficio fiscale è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui disciplina europea in materia di aiuti di stato di importanza minore, cd. “de minimis”. Per questi ultimi, si richiama innanzitutto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale di finanziamento previsto da tale regolamento è pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
La Legge di bilancio 2017 e il nuovo decreto attuativo - La Legge n°232/2016 è intervenuta in maniera rilevante sul credito di imposta qui trattato prevedendo:
Ritornando al decreto in commento, lo stesso, oltre alla modifiche della Legge 232/2016, recepisce altresì le novità apportate al tax credit alberghi da parte della Manovra correttiva D.L. 50/2017 e ss.mm.ii, con la quale svincolando l’acquisto di mobili e componenti d’arredo al limite del 10% delle risorse totali stanziate il legislatore è intervenuto anche sui possibili termini di dismissione dei suddetti beni acquisiti tramite il tax credit alberghi, prevedendo che gli stessi sono agevolabili a condizione che il bene beneficiario non li ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.
Come richiedere il credito di imposta - Venendo alla procedura di richiesta del credito di imposta in commento, il decreto citato in premessa, all’art. 1 precisa che dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate devono inviare al MI.B.A.C.T. (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) apposita domanda.
Nella stessa domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:
Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, il MI.B.A.C.T, previa verifica dei requisiti previsti, comunica la spettanza del credito nonché l’importo effettivamente spettante, ovvero il diniego.
Le risorse previste per il credito di imposta saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Per le spese sostenute nel 2017, la procedura di richiesta è terminata con il click day del 27 febbraio scorso.
Si precisa che l’utilizzo del Tax credit alberghi, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è concesso, avviene soltanto in compensazione tramite F24 (Entratel o fisconline), codice tributo 6850.