19 luglio 2019

Antiriciclaggio commercialisti: slittano al 1° gennaio 2020 le nuove Regole tecniche

Autore: Marco Brugnolo
Il 16 gennaio 2019 il Consiglio Nazionale DCEC ha approvato le tre Regole tecniche in materia antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo/FDT, in ottemperanza al ruolo di normazione secondaria attribuitogli dal D.Lgs n. 231/2007, nella versione conseguente il recepimento della IV Direttiva comunitaria in materia1, ad opera del D.Lgs n. 90/2017, in vigore dal 4 luglio 2017.

Il documento di gennaio, stilato al fine di fornire ai professionisti iscritti all’Ordine un modus operandi omogeneo per la gestione degli onerosi adempimenti introdotti per tale categoria professionale a partire dal 22 aprile 20062 e poi resi sempre più onerosi e stringenti negli anni successivi fino al recepimento della citata IV Direttiva, ne disponeva l’entrata in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione, ossia dal 23 luglio 2019.

Ulteriori chiarimenti sono stati poi diramati dal medesimo Consiglio Nazionale con le Linee guida pubblicate in data 22 maggio 2019, contenenti utili esemplificazioni e schede operative per agevolare il lavoro dello studio professionale ai fini della prevenzione del riciclaggio/FDT.

L’approssimarsi del recepimento della V Direttiva
Ma già in sede di predisposizione delle menzionate Linee guida, il Consiglio Nazionale non mancava di evidenziare come la disciplina antiriciclaggio fosse destinata ben presto a subire ulteriori modifiche per effetto del recepimento della V Direttiva, ossia la Direttiva 2018/843 del 30 maggio 20183, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10/01/2020, ma per la quale l’iter legislativo domestico si trovava già in fase avanzata.

Ed infatti, lo scorso 1° luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema del decreto legislativo che darà attuazione alla citata V direttiva.

I tempi dell’autovalutazione del rischio
La Regola tecnica n. 1 contiene le disposizioni operative per l’autovalutazione del rischio che ogni studio professionale dovrà effettuare a monte e a prescindere dalle operazioni o prestazioni poste in essere con i propri clienti.

Trattandosi di “nuovo” adempimento (essendo stato espressamente introdotto dal D.Lgs n. 90/20174), il Consiglio Nazionale disponeva l’obbligatorietà della “prima” autovalutazione del rischio dello studio professionale dopo la pubblicazione dell’analisi nazionale del rischio da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).

Pur essendo l’analisi de qua (relativa al quinquennio 2014-2018) stata pubblicata in data 12/06/2019, il Consiglio Nazionale DCEC, allineandosi alle analoghe disposizioni impartite dalla Banca d’Italia per gli Istituti dalla medesima controllati, disponeva il differimento della prima autovalutazione del rischio per gli studi professionali iscritti, al 1° gennaio 2020, con obbligo di completamento entro il successivo 30 aprile.

Slittamento dei termini per le Regole tecniche n. 2 e n. 3
Come accennato, gli adempimenti aggiornati con le disposizioni della IV Direttiva, in tema di adeguata verifica della clientela (con risked based approach) e di conservazione, secondo le direttive contenute, rispettivamente, nella Regola tecnica n. 2 e nella Regola tecnica n. 3, avrebbero dovuto divenire vincolanti a far data dal 23 luglio prossimo.

Tuttavia, a seguito di un’analisi razionale della situazione attuale, il Consiglio Nazionale DCEC ha stabilito il rinvio della vincolatività di tali disposizioni al prossimo 1° gennaio, informandone gli iscritti con un comunicato stampa pubblicato ieri, a firma del Presidente Massimo Miani.

Il comunicato stampa
Il Consiglio Nazionale, scrive il Presidente Miani, “preso atto della prossima emanazione di disposizioni di modifica del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (normativa antiriciclaggio) in esito al processo di recepimento della Direttiva n. 2018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio) nonché della recente diffusione dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 2018 (la prima analisi nazionale emanata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017), ha deliberato di differire al prossimo 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le Regole Tecniche emanate lo scorso gennaio ai sensi dell’art. 11, co. 2, del Decreto legislativo n. 231/2007 (diffuse con informativa n. 8 del 23 gennaio 2019)”.

In altri termini, il Consiglio Nazionale non ritiene più congrua la scadenza originariamente fissata al 23 luglio; scrive ancora Miani: “tale termine era stato individuato al fine di prevedere un adeguato periodo transitorio di sei mesi che agevolasse gli iscritti, anche attraverso la diffusione di strumenti operativi di ausilio, in particolare le Linee Guida in materia nonché specifica formazione in modalità e-learning, nell’apprendimento e nella corretta applicazione delle suddette Regole tecniche”.

Conclude il Presidente dell’Ordine: “Le intervenute sopraindicate novità hanno reso, tuttavia, necessario provvedere all’ulteriore aggiornamento dei citati documenti operativi diffusi in materia - in particolare delle Linee Guida pubblicate lo scorso maggio - nonché diffondere ulteriori strumenti (schede operative, etc.) per agevolare Ordini e iscritti nel corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio”.

Da qui la decisione del Consiglio nazionale di spostare al prossimo 1° gennaio 2020 il nuovo termine a partire dal quale ritenere vincolanti per gli iscritti le citate Regole tecniche.

Unificazione delle decorrenze
La decisione del Consiglio Nazionale, da accogliere con grande favore alla luce delle condivisibili motivazioni esposte dal Presidente Miani, di fatto determina l’unificazione al 1° gennaio 2020 dell’entrata in vigore dell’intero pacchetto di novità contenuto nelle tre Regole tecniche in commento.

Certo, ogni mutamento normativo sulla specifica materia richiede un’adeguata riorganizzazione dello studio professionale (in termini di procedure, ma anche, banalmente, di nuova modulistica), spesso onerosa sia sotto il profilo dei tempi che dell’economia dello studio stesso.

Per tal motivo, in un’ottica razionalizzatrice, l’ulteriore sforzo che ci si aspetta dall’Organismo di autoregolamentazione è quello, auspicabile, di attendere la pubblicazione del provvedimento che darà attuazione alla V Direttiva, in modo tale da aggiornare, di conseguenza, sia le Regole tecniche che le Linee guida, disponendone, se del caso, l’entrata in vigore in tempi congrui.
________________________________________________________________________
1Cfr art. 11, co. 2.
2In forza del Decreto del Mef n. 141 del 03/02/2006.
3Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 giugno 2018.
4Cfr attuali artt. 15 e 16 del D.Lgs n. 231/2007.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy