17 aprile 2012

CNDCEC: analisi del fenomeno “impresa sociale”

In Italia, è la società di capitali la forma giuridica più utilizzata per la costituzione delle imprese sociali
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’impresa sociale - Sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, è stato pubblicato un documento a cura della Commissione “Analisi normativa, enti non lucrativi e impresa sociale” che ha analizzato il fenomeno dell’impresa sociale. Il Terzo Settore ha ormai assunto una notevole rilevanza nell’economia nazionale ed europea ed il d.lgs 155/2006 ha rappresentato un punto di partenza fondamentale per lo sviluppo di tutto il “no profit”. L’impresa sociale, per la crescente attenzione, va assumendo sempre maggiore importanza anche per la crescente attenzione dedicatale dal mondo operativo, professionale ed accademico. A ben vedere, nei settori di utilità sociale ci si aspetterebbe l’utilizzo prevalente di forme societarie non lucrative mentre, ad oggi, la forma più impiegata è quella societaria. Tra le imprese sociali attualmente iscritte presso il Registro delle imprese risulta prevalente l’adozione del modello di società di capitali, con particolare riferimento alla forma di società a responsabilità limitata, e delle cooperative. Complessivamente, in Italia, si evidenzia però una ancor limitata adozione del modello d’impresa sociale in virtù delle circa 400 imprese sociali iscritte presso il Registro delle imprese.

La disciplina - La disciplina dell’impresa sociale, viene introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs 155/2006, in risposta alle diverse istanze di ampliamento delle forme di imprenditorialità sociale che stavano maturando a partire agli anni 90. Il legislatore non ha predisposto un modello tipizzato di impresa sociale, ma ha introdotto una qualifica “organizzativa” che può essere acquisita da parte di tutte le organizzazioni private che esercitano stabilmente e principalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale e senza alcuno scopo di lucro in concreto. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale sia gli enti disciplinati dal libro I – associazioni riconosciute e non, comitati e fondazioni – sia quelli del libro V del codice civile – società di persone, società di capitali, società cooperative e consorzi, restandone invece esclusi gli imprenditori individuali, le amministrazioni pubbliche e le e organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

Le altre caratteristiche dell’impresa sociale – Oltre all’assenza dello scopo di lucro “soggettivo” per il quale è fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, altre caratteristiche dell’impresa sociale desumibili dalla normativa, sono:
- la democraticità della gestione, ovvero il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella gestione dell’impresa;
- l’apertura dell’organizzazione a di tutti coloro che siano portatori dei medesimi interessi perseguiti dall’ente (principio di non discriminazione);
- la partecipazione dei beneficiari finali alla valutazione dei risultati;
- la rendicontazione sociale effettuata tramite il bilancio sociale, al fine di consentire a chiunque sia interessato la verifica del raggiungimento dei risultati.

Le imprese sociali sono così caratterizzate da una disciplina flessibile per lasciare spazio all’autonomia privata e consenta di attrarre le forme tipologiche più diverse, nel rispetto, tuttavia, dei limiti rigorosi della natura privata dell’ente collettivo, dell’assenza dello scopo di lucro e dell’esercizio di un’attività imprenditoriale a favore di tutti i potenziali fruitori.

La forma “giuridica” - Nella disciplina dell’impresa sociale il legislatore ha lasciato ampi spazi all’autonomia privata per la scelta della forma giuridica, potendo l’organizzazione “impresa sociale”, essere strutturata giuridicamente in modi diversi e coniugando l’efficienza dell’impresa e la realizzazione delle finalità che si intendono perseguire. Occorre sapere che il novero delle forme collettive utilizzabili non è assolutamente omogeneo, in quanto composto da forme giuridico-organizzative tipicamente capitalistiche come ad esempio gli enti societari del libro V del Codice Civile. È necessario rilevare che comunque alla libertà di scelta della forma, sono contrapposti alcuni vincoli di governance, che privano la forma societaria di alcune caratteristiche tipiche dell’organizzazione capitalistica come:
• il divieto di distribuzione degli utili;
• il principio di non discrezionalità;
• l’obbligo di prevedere forme di coinvolgimento nelle decisioni dei lavoratori e dei destinatari dell’attività.

Qualunque sia la forma prescelta, bisogna tenere presente che l’impresa sociale non è una nuova forma giuridica, ma una qualifica che viene attribuita a modelli già esistenti, e che comunque gli operatori dovranno tenere in considerazione anche la disciplina propria del modello giuridico adottato, che tuttavia continuerà a trovare applicazione solo in quanto compatibile.

Le necessità del terzo settore - Ad oggi il terzo settore dove operano le c.d. imprese sociali necessita sicuramente di uno snellimento e di una maggiore semplificazione anche a livello normativo e nel documento del Consiglio Nazionale si segnala la necessità da parte del legislatore di dare attuazione al principio della prevalenza delle norma speciale relativa all’impresa sociale, rispetto alla regolamentazione di carattere generale al fine di introdurre una maggiore semplificazione nel settore. Si ritengono necessari anche dei percorsi di armonizzazione fiscale estendendo anche alcuni benefici fiscali già esistenti nel panorama legislativo italiano nell’ambito degli Enp, nonché una maggiore attenzione da parte degli Enti locali e dello Stato. Tali percorsi, consentirebbero di raggiungere obiettivi di notevole efficacia rispetto alla introduzione di ulteriori specifiche agevolazioni che richiederebbero modalità e tempi di applicazione più ampi.

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