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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il documento “La relazione unitaria del Collegio sindacale ai soci delle società cooperative”, finalizzato a fornire strumenti a supporto delle professionalità dei commercialisti che rivestono il delicato ruolo di componente del Collegio sindacale nelle società cooperative.
La normativa specifica che riguarda le società cooperative, infatti, conferisce al Collegio sindacale compiti di controllo determinati, i cui esiti trovano manifestazione all’interno della relazione tra i soci delle società cooperative, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio.
In tale prospettiva, quindi, i commercialisti propongono modelli che integrano quelli contenuti nei documenti “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e “La relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”, emanati dal CNDCEC e predisposti dalla Commissione “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, offrendo una tipizzazione dei contenuti obbligatori per le società cooperative.
Il documento del CNDCEC– I commercialisti, con la redazione del documento in commento, nello specifico, hanno inteso rafforzare l’impegno del Consiglio Nazionale al servizio dei professionisti che svolgono il ruolo di componente del Collegio sindacale di società cooperative, cercando di fornire una tipizzazione dei contenuti obbligatori e di altri “consigliati”, della relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative, in merito al bilancio d’esercizio.
Di conseguenza, vengono affrontate le disposizioni a carattere obbligatorio di cui:
In pratica, il documento, dopo la consueta premessa, è strutturato in tre allegati:
Le cooperative “non sociali” che decidano d’acquisire la qualifica di “impresa sociale” sono regolate prima di tutto dalle disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017 e, quindi, dalle norme del D. Lgs. n. 117/2017, in quanto “compatibili" e, infine, soltanto “per gli aspetti non disciplinati”, dalle norme del Codice Civile (e, se del caso, da quelle speciali a questa “sovraordinate” ex articolo 2520 c.c., come nel caso della Legge n. 142/2001 per le cooperative di lavoro).
Il Collegio sindacale (Sindaco unico) ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme specifiche dell’impresa sociale, in particolare l’articolo 10 del D. Lgs. n. 112/2017, ai commi 2 e 3, conferisce all’organo di controllo specifici compiti di vigilanza.