27 maggio 2019

L'importanza del regolamento interno nelle cooperative tra professionisti

Disposizioni in materia di esecuzione degli incarichi da parte dei soci professionisti di STP

Autore: Emanuele Galtieri
Sorvolando in questa sede sulla disciplina generale delle società tra professionisti, che ha il suo caposaldo nella Legge n. 183 del 12 novembre 2011, si è inteso analizzare il complesso di regole poste alla base dell’assegnazione degli incarichi professionali ai soci delle STP, al fine di indagarne l’applicazione nel contesto cooperativo.

La suddetta norma, al fine di salvaguardare il principio dell’intuitu personae, posto alla base del rapporto fiduciario tra cliente e professionista, ha disposto che in dette società “la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente”. Lo statuto deve, inoltre, prevedere “criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta”.

Degli obblighi della società in materia di designazione dei soci professionisti incaricati deve essere fornita al cliente adeguata informativa, comprovabile con atto in forma scritta ai sensi del Regolamento del Ministro della Giustizia, emanato con Decreto numero 34 dell'8 febbraio 2013.
Il medesimo Regolamento dispone che “nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente”.

La determinazione del trattamento economico per il socio professionista di STP
Nelle società lucrative tra professionisti il trattamento economico riservato al socio può essere direttamente rappresentato anche dalla sola quota di utile distribuito, in funzione del capitale sottoscritto e nel rispetto delle previsioni normative e statutarie applicabili alla specifica società.

In caso di esercizio della professione in forma cooperativa, diversamente, il professionista deve necessariamente stabilire “con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro”, evidentemente in forma autonoma, nell'ambito del quale può realizzarsi lo scambio mutualistico. L'ulteriore rapporto rispetto a quello sociale, che nelle STP lucrative rappresenta una mera eventualità, nelle cooperative tra professionisti, come in ogni cooperativa di lavoro, rappresenta un elemento imprescindibile.

Di contro, la quota di partecipazione sottoscritta, che in una STP lucrativa riveste importanza rilevante nello stabilire il quantum dei diritti patrimoniali e amministrativi spettanti al socio, in una cooperativa tra professionisti non assume il medesimo rilievo. Infatti, la STP cooperativa, necessariamente organizzata in ossequio al principio del voto capitario, viene ad esistenza con l'obiettivo di remunerare il lavoro dei soci e non per perseguire rendimenti del capitale investito.

La fissazione delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro rappresenta, quindi, il principale strumento per la determinazione del trattamento economico spettante al socio di cooperativa.

Il regolamento interno della STP cooperativa
Con la Legge n.142 del 2001 è stato introdotto l’obbligo, in capo alle cooperative di produzione e lavoro, di approvare in assemblea un regolamento interno, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, che disciplini i vari aspetti della gestione mutualistica, fra i quali “le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi”.

In altri termini, il regolamento in parola deve determinare le regole alla base dello scambio mutualistico tra società e soci lavoratori, garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento che contraddistingue lo strumento cooperativo, ex articolo 2516 del Codice Civile.

Nella cooperativa tra professionisti il regolamento interno assume un ruolo, di notevole rilevanza rispetto ad altre cooperative di produzione e lavoro, stanti la natura non subordinata dei rapporti tra società e professionista e la presenza di vincoli inderogabili posti dalla normativa speciale in materia di designazione dei soci professionisti incaricati (della quale si è detto ampiamente).

In tale contesto il regolamento interno rappresenta un fondamentale presidio a tutela della parità di trattamento tra i soci. Per questa motivazione è richiesto uno sforzo rilevante nella determinazione di criteri sufficientemente oggettivi di ripartizione e remunerazione del carico di lavoro, tali da salvaguardare il principio della parità di trattamento e idonei a valorizzare le competenze messe in campo da ciascun socio professionista.

In concreto, per evitare che la ripartizione degli incarichi da eseguire e la determinazione dei relativi compensi professionali vengano interamente rimessi al giudizio dell’organo amministrativo, è auspicabile che nel regolamento interno vengano individuati dei criteri non discriminatori per l’assegnazione degli incarichi ai soci professionisti, almeno per i casi in cui non abbia già provveduto il cliente a esercitare il suo diritto di scelta.

Allo stesso modo, è opportuno che il regolamento interno individui adeguati criteri di determinazione dei compensi professionali spettanti ai soci per le prestazioni eseguite. Infine, sempre nel regolamento interno o in apposito regolamento separato, potranno essere prefissati metodi di assegnazione dei ristorni che siano necessariamente funzione di quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi.
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