11 marzo 2023

Polizze agricole

Rischi sulle strutture aziendali, sui costi di smaltimento delle carcasse animali e sulle polizze sperimentali

Autore: Cinzia De Stefanis
Una dote da 40 mln a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, sui costi di smaltimento delle carcasse animali e sulle polizze sperimentali.
Le risorse derivano da fondi nazionali e sostengono le assicurazioni agevolate relative alle campagne 2021 e 2022. E’ con il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 27/02/2023 n. 0124922 che vengono individuati i termini, le modalità e le procedure di erogazione dell’aiuto sui premi assicurativi in conformità alle disposizioni dei decreti 12 gennaio 2015 e 24 luglio 2015, nonché ai dettami dei Piani di gestione dei rischi in agricoltura 2021 e 2022 .

Soggetti beneficiari - Sono ammissibili agli incentivi economici esclusivamente i richiedenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
  • essere imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano;
  • essere titolari di fascicolo aziendale (decreto 12 gennaio 2015).

I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l’inammissibilità, al momento della sottoscrizione della polizza.

Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda di aiuto deve indicare se è proprietario o conduttore dell’allevamento. Secondo le disposizioni della circolare del 21 dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell’aiuto, nonché l’incasso di eventuali risarcimenti, è individuata nel soccidario, ossia in colui che nell’ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell’allevamento.

Soggetti esclusi - Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e per le polizze sperimentali sono esclusi dagli aiuti:
  • le imprese diverse dalle Pmi di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 702/2014;
  • le imprese in difficoltà ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, a condizione che l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
  • i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Stipula polizza - Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi alla stipula di una polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali o dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli relativi alla stipula di polizze sperimentali. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli organismi collettivi di difesa, nonché le cooperative agricole e loro consorzi. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto - Al fine della presentazione della domanda di aiuto è necessario che il richiedente abbia:
  • costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all’inserimento di una Pec dell’azienda o altra Pec ad essa riferibile e alla verifica della validità del documento di identità; in particolare, per gli allevamenti, le serre e gli ombrai, riguardanti imprese in attività al momento della presentazione della domanda, dovrà provvedere ad aggiornare la destinazione d’uso della superficie dove insiste la struttura o, nel caso di polizze smaltimento carcasse animali, aggiornare i dati dell’allevamento, qualora il fascicolo aziendale non risulti aggiornato al 2021 o al 2022;
  • provveduto all’informatizzazione della polizza o, in caso di polizze collettive, alla verifica dell’avvenuta informatizzazione da parte dell’organismo collettivo cui aderisce;
  • provveduto a notificare e aggiornare i dati dell’allevamento in anagrafe zootecnica.

Presentazione istanza - Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 21 aprile 2023. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. La domanda, compilata conformemente al modello definito dall’organismo pagatore Agea, i cui contenuti sono descritti nell’allegato 2 al decreto in commento, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalità:
  • direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l’atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utenti qualificati);
  • in modalità assistita sul portale Sian www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall’organismo pagatore Agea.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy