Delegato alla vendita, stop alle responsabilità “facili”: risponde solo per colpa non lieve
La Cassazione chiarisce che il delegato risponde solo per colpa non lieve e fuori dal perimetro della legge sulla responsabilità civile dei magistrati
Autore: Paola Mauro
Il professionista delegato alla vendita ex art. 591-bis c.p.c. è un ausiliario del giudice dell’esecuzione e per i danni causati nell’attività risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. per dolo o colpa, ma non è responsabile per colpa lieve derivante da imperizia quando l’attività svolta implica la…
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