2 luglio 2026
Sentenza
2 luglio 2026

Imposta di registro, per le scritture private conta l’ufficio di registrazione

Per la Cassazione, sulle scritture private non autenticate la competenza per controllo, liquidazione e riscossione dell’imposta spetta all’ufficio presso cui l’atto è stato registrato, senza rilievo del domicilio fiscale del contribuente

Autore: Lucia Giampà
La competenza in materia di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta di registro sulle scritture private non autenticate è riservata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale la registrazione sia stata eseguita per libera scelta dei contribuenti, ai…
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