Il debitore ha 60 giorni di tempo, decorrenti dalla data di conoscenza dell'atto cautelare
Autore: Redazione Fiscal Focus
Se al debitore non è stata inviata la comunicazione di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del D.Lgs. 602/1973 - perché tale norma non era ancora entrata in vigore -, il termine di sessanta giorni per impugnare l'ipoteca decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto materiale conoscenza della…
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