Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
In tema di ipoteca esattoriale, la comunicazione preventiva prevista dal comma 2-bis dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 deve contenere soltanto l’indicazione con riferimento all’an, cioè al titolo, e al quantum, cioè all’entità del credito tributario per cui si procede, ma non anche l’indicazione dell’immobile o degli immobili su cui l’Agente della riscossione procederà a iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l’individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l’esecuzione della pubblicità immobiliare.
(prezzi IVA esclusa)