2 ottobre 2025

Preavviso d’ipoteca esattoriale: obbligo d’informazione, non di descrizione dei beni

Per la Cassazione il preavviso può essere “sintetico”, ma l’effettiva iscrizione dovrà poi individuare i beni

Fiscal Sentenze n. 34 - 2025
Autore: Paola Mauro

In tema di ipoteca esattoriale, la comunicazione preventiva prevista dal comma 2-bis dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 deve contenere soltanto l’indicazione con riferimento all’an, cioè al titolo, e al quantum, cioè all’entità del credito tributario per cui si procede, ma non anche l’indicazione dell’immobile o degli immobili su cui l’Agente della riscossione procederà a iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l’individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l’esecuzione della pubblicità immobiliare.

Indice argomenti

  • Inquadramento della fattispecie
  • Il principio di diritto
  • Il caso
  • Accolto il ricorso erariale: la "Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria" non deve indicare il bene e/o i beni immobili sui quali ricadrà la misura cautelare
  • L’esperto risponde
  • Caso pratico
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