26 maggio 2026
Sentenza
26 maggio 2026

Transfer pricing, l’Amministrazione finanziaria può disapplicare il metodo scelto dal contribuente solo con specifica motivazione

La Cassazione ribadisce che se l’impresa adotta un metodo conforme ai criteri normativi, l’Amministrazione finanziaria può discostarsene solo indicando specifiche ragioni e valutando in concreto la comparabilità delle operazioni

Autore: Lucia Giampà
In tema di determinazione del reddito di impresa, qualora un’impresa abbia utilizzato un metodo conforme ai criteri riportati nello stesso articolo per la determinazione dei prezzi di trasferimento la verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla coerenza di detta valorizzazione con il…
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