8 ottobre 2022

Superbonus, professionisti utili solo per la polizza professionale

Autore: Paolo Iaccarino
“Con la nuova Circolare su 110% e bonus edilizi puntiamo a risolvere le incertezze sui meccanismi di responsabilità in caso di cessione dei crediti … nessun automatismo nei controlli sui bonus, faro sui casi più gravi”. Con queste parole, lontane dalla realtà, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini presenta l’ultima Circolare dell’Amministrazione Finanziaria in materia di Superbonus. In tema di responsabilità, infatti, troppo poco è stato fatto. Decisamente meglio ai fini della correzione degli errori formali e sostanziali.

Sotto il profilo delle responsabilità di fornitori e cessionari la Circolare n. 33 del 6 ottobre 2022 rafforza le posizioni che hanno determinato il blocco sostanziale delle cessioni dei crediti. Nel prendere atto del modificato contesto normativo che, in presenza di asseverazioni, attestazioni e visto di conformità, limita la responsabilità dei fornitori e dei cessionari ai casi di concorso in violazione per dolo e colpa grave, l’Agenzia delle Entrate omette una necessaria fase di contestualizzazione. In senso contraddittorio rispetto alla nozione di “colpa grave” coniata per l’occasione, (“connessa all’imperizia o negligenza indiscutibili ovvero, avendo riguardo al possibile errore di diritto, all’impossibilità di dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata. Queste proposizioni definiscono comportamenti caratterizzati da violazioni palesi sia sul piano dei fatti, sia sul piano dell’interpretazione giuridica, tali da comportare l’evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari”), l’Amministrazione Finanziaria allarga il campo delle responsabilità, che restano ancora indefinite e strettamente collegate agli indici di rischio individuati nella precedente Circolare n. 23/E del 2022.

Nonostante venga affermato chiaramente come la “colpa grave” sia limitata alle sole omissioni “macroscopiche” nell’attività di verifica del credito d’imposta, in senso diametralmente opposto rispetto agli annunci del suo Direttore, l’Agenzia delle Entrate conferma il legame, da considerarsi ancora indissolubile, fra la responsabilità solidale e la diligenza impiegata dal cessionario nelle fasi di acquisto del credito.

Troppo poco è stato fatto per tentare fattivamente di sbloccare il mercato dei crediti d’imposta. L’Amministrazione Finanziaria ignora come i problemi non siano legati semplicemente alle procedure impiegate, ma ai tempi della loro esecuzione. Ancora una volta, l’ennesima su questo argomento, viene del tutto accantonata la valenza probatoria delle asseverazioni/attestazioni e del visto di conformità, relegati a documentazione di corredo rispetto all’attività posta in essere dal cessionario. Se l’intento fosse stato davvero quello di sbloccare un meccanismo ormai arrugginito, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto affermare, senza mezzi termini, che l’acquisizione delle asseverazioni e del visto di conformità, se coerenti rispetto all’intervento certificato, avrebbero potuto sollevare automaticamente il cessionario da qualsivoglia responsabilità.

In questo senso nemmeno una parola è stata spesa rispetto all’argine di legalità che queste certificazioni hanno eretto nel primo periodo di applicazione della disposizione agevolativa, quando è risultato palese a tutti come proprio tali certificazioni hanno consentito di ridurre al minimo le frodi perpetrate nel Superbonus, a dispetto delle altre agevolazioni che ne erano sfornite. Probabilmente, non c’è altra spiegazione, l’Amministrazione guarda ai professionisti quale ultima garanzia, più utili per la polizza professionale che per il contenuto delle proprie prestazioni.
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