6 novembre 2021

Tanto lavoro per nulla

Autore: Paolo Iaccarino
Il termine sensibilmente anticipato per l’invio dei modelli dichiarativi imposto dall’articolo 1, comma 24, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto “Decreto Sostegni-bis”, prima fissato al 10 settembre, poi differito al 30 settembre, era stato giustificato principalmente dalla volontà di erogare il contributo a fondo perduto “perequativo” entro la fine dell’anno corrente. Per questo stesso motivo era stato richiesto un particolare sacrificio agli operatori del settore, agli intermediari impegnati nella compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, in quella che rappresenta la versione definitiva della dichiarazione “lunare”, tanto si mostra complicata nella sua redazione.

Ottenere i dati ante tempo rispetto alla scadenza ordinaria prevista per l’invio del modello Unico, come noto fissata al 30 novembre, affinché la struttura ministeriale competente potesse elaborare, finalmente, la percentuale da applicarsi alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Dalla sua entrata in vigore, che risale ormai al 26 maggio 2021, il dato decisivo per determinare la spettanza del contributo a fondo perduto, infatti, è ancora ignoto.

Tutto questo lavoro non è servito a nulla. C’era da scommetterci. I giorni che ci dividono dalla notte di San Silvestro sono insufficienti per consentire l’annunciata erogazione entro la fine dell’anno. Ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto del Contribuente le disposizioni tributarie di qualsivoglia tipologia, in ogni caso, non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Orbene, ragionando secondo gli stessi principi generali illustrati dallo Statuto del Contribuente, anche nella più rosea aspettativa che il Provvedimento previsto dall’articolo 1, comma 23, del DL Sostegni-Bis venisse pubblicato oggi stesso, il termine ultimo previsto per la trasmissione delle istanze non potrebbe essere anteriore al 5 gennaio 2022. Questo dovrebbe valore nonostante il predetto comma 23 disponga espressamente che l’istanza in commento debba essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Dovrebbe, appunto. Nostro malgrado lo Statuto del Contribuente non costituisce una fonte sovraordinata, ovvero non ha, nella gerarchia delle fonti, un valore superiore a quello della Legge ordinaria. Nonostante assurga ad un insieme di principi che il Legislatore ha ricavato direttamente dalla Costituzione, esso può essere oggetto di abrogazione, anche implicita, ad opera di Leggi successive di pari grado. Come è accaduto nel caso in commento. Forzando la mano, il Legislatore si è riservato la possibilità di introdurre un adempimento, quello relativo all’invio dell’istanza finalizzata all’erogazione del contributo a fondo perduto “perequativo”, con un termine sensibilmente anticipato rispetto ai principi generali affermati nello Statuto del Contribuente, ancora una volta.

Il mancato riconoscimento costituzionale dello Statuto del Contribuente, dal 2000 ad oggi, è la principale causa degli ingiustificati sacrifici imposti ai contribuenti, e delle ingiustizie conseguenti. Se esso avesse avuto una valenza costituzionale, sovraordinata rispetto alla Legge ordinaria, alcuna norma avrebbe potuto anticipare indiscriminatamente il termine sostanziale per l’invio dei modelli dichiarativi, sopratutto senza conoscere in anticipo la reale entità del beneficio. Un’azione scellerata, il cui trambusto poteva essere giustificato esclusivamente da un’erogazione tempestiva del contributo a fondo perduto “perequativo”. Concitazione dalla quale i contribuenti escono a ancora una volta mani vuote ed i professionisti incaricati oberati di lavoro inutile. Tanto valeva attendere novembre.
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