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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione nazionale della categoria hanno pubblicato, il 12 novembre, il documento “Le verifiche fiscali all’indomani della sentenza “Italgomme: il nuovo articolo 12 del contribuente”.
Tale documento propone un’analisi dei nuovi obblighi motivazionali sulle verifiche fiscali.
Il documento
Nell’introduzione al documento si ricorda come in tema di verifiche fiscali, gli atti di autorizzazione e i processi verbali di accesso in locali destinati all’esercizio di attività commerciali, artistiche e professionali, redatti a decorrere dal 3 agosto 2025, devono essere espressamente e adeguatamente motivati, mediante l’indicazione delle circostanze e delle condizioni che hanno giustificato l’accesso.
È quanto previsto dal nuovo testo dell’articolo 12, secondo periodo, della legge n.2121 del 17 luglio 2020, introdotto in sede di conversione del DL n.842/2025, attraverso l’articolo 13 – bis del decreto, intitolato “Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali d’accesso”.
Come ricordato nella Relazione Illustrativa, la ratio della nuova norma risiede nel “monito rivolto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo all’Italia nella sentenza del 6 febbraio 2025 Italgomme pneumatici Srl e altri c. Italia”, nella quale la CEDU aveva invitato lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie affinché gli accessi, le ispezioni e le verifiche fossero adeguatamente motivati.
Lo scopo del documento è analizzare la novità normativa, muovendo dai principi enunciati nella sentenza della CEDU, per finire alle ricadute di ordine pratico.