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La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia del 8 gennaio 2026, ha pronunciato una condanna nei confronti dello Stato italiano, chiarendo che l’accesso ai dati bancari (conti, movimenti, operazioni) per finalità di verifica fiscale costituisce una significativa interferenza nella vita privata ai sensi dell’art. 8 CEDU
Con la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia dell’8 gennaio 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che il sistema tributario italiano, per quanto riguarda le indagini bancarie condotte dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza ai fini dell’accertamento fiscale, viola l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Corte ha rilevato che la normativa italiana (art. 32 D.P.R. n. 600/1973; art. 51 D.P.R. n. 633/1972) attribuisce alle autorità fiscali un potere discrezionale sproporzionato, privo di garanzie procedurali effettive e di un controllo giurisdizionale preventivo, rendendo le misure adottate incompatibili con il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio garantito dall’art. 8 CEDU.
La Corte di Strasburgo, dunque, ha sollecitato una revisione della disciplina nazionale, affinché siano introdotte tutele concrete contro arbitrarietà e abusi nelle indagini fiscali, incluse le verifiche sui dati bancari.
Questa pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale europeo che ha già censurato la normativa italiana sugli accessi fiscali, come nelle sentenze Italgomme pneumatici Srl e altri c. Italia (Corte EDU, 6 febbraio 2025) e Agrisud 2014 S.r.l. and Others v. Italy (Corte EDU, 11 dicembre 2025), entrambe relative a ispezioni presso il domicilio commerciale dei contribuenti.
In ambito nazionale, i principi affermati dalla Corte di Strasburgo nella sentenza “Italgomme” sono stati recepiti:
Nonostante l’intervento del legislatore, le principali criticità procedurali e di tutela evidenziate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sono rimaste irrisolte.
Dette criticità sono state rilevate nuovamente dalla Corte EDU nella sentenza Ferrieri e Bonassisa dell’8 gennaio 2026, con specifico riferimento alla disciplina delle indagini bancarie.
Tale ultima pronuncia, non solo conferma la natura sistemica delle violazioni già evidenziate nei casi Italgomme e Agrisud, ma, soprattutto, interviene con indicazioni normative chiare e dettagliate.
La vicenda oggetto della sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia riguarda l’acquisizione e l’esame dei dati bancari dei ricorrenti da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario.
Nel luglio 2019 e nel luglio 2020, le banche dei ricorrenti hanno comunicato agli stessi di aver ricevuto richieste ufficiali dall’Agenzia delle Entrate per fornire informazioni, con riferimento a specifici periodi d’imposta, sui conti correnti, movimenti e operazioni finanziarie.
L’autorizzazione all’accesso ai dati era stata rilasciata dai direttori dell’Agenzia delle Entrate in conformità agli artt. 32 D.P.R. n. 600/1973 e 51 D.P.R. n. 633/1972.
I ricorrenti hanno contestato la normativa interna, lamentando l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alle autorità fiscali dalla normativa nazionale, la mancanza di motivazione e di notifica dell’autorizzazione, nonché l’assenza di garanzie procedurali effettive, in particolare di un controllo giurisdizionale o indipendente sulle misure adottate. Hanno inoltre evidenziato che la tutela del contribuente si limita ai rimedi ex post, ossia alla possibilità di contestare l’avviso di accertamento fondato sui dati bancari, senza poter impugnare autonomamente l’autorizzazione all’accesso
La Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia (CEDU, 8 gennaio 2026), ha svolto un’analisi articolata della disciplina dei controlli fiscali sui dati bancari e sulla privacy, esaminando fonti normative e giurisprudenziali nazionali, europee e internazionali.
Ai fini di un inquadramento della normativa nazionale, la Corte EDU ha richiamato:
Successivamente, la Corte ha passato in rassegna anche la prassi amministrativa, evidenziando come, nel corso degli anni, l’Amministrazione finanziaria abbia emanato diverse circolari amministrative volte a chiarire le condizioni alle quali può essere esercitato il potere di effettuare controlli fiscali sui dati bancari nonché la procedura che gli uffici fiscali devono seguire a tal fine.
Nello specifico, la prassi amministrativa, consolidata da circolari (n. 131/1994, n. 32/E/2006, n. 25/E/2014, n. 16/2016), impone una motivazione dettagliata e una valutazione costi-benefici per l’accesso ai dati bancari, limitando le indagini ai casi di gravi anomalie (controlli sui conti bancari limitati ad evasori totali o quasi totali, soggetti senza contabilità attendibile, operatori dell’import-export, utilizzatori di fatture false o contribuenti con uno stile di vita palesemente incoerente rispetto ai redditi dichiarati) e previa autorizzazione.
E’ espressamente ribadito nelle citate circolari che le indagini finanziarie devono essere impiegate solo previa attenta valutazione del rischio di <<significative anomalie dichiarative>> e quando l’ufficio abbia già avviato un’attività di controllo, deve essere appropriato e finalizzato a conseguire accertamenti credibili e attendibili.
Infine, la Corte ha esaminato la giurisprudenza interna sotto due profili principali.
Infine, la Corte ha evidenziato che il Garante del contribuente ha un ruolo consultivo (può attivare procedure di autotutela e sollecitare un riesame) ma non ha poteri vincolanti né può annullare atti fiscali.
Sulla scorta dei suddetti presupposti, la Corte, ha evidenziato che il quadro interno, lascia ampi margini discrezionali all’Amministrazione nella fase iniziale dei controlli bancari, concentrando la tutela del contribuente sui rimedi successivi.
La normativa UE garantisce cooperazione fiscale tra Stati membri, protezione dei dati e limiti chiari al coinvolgimento diretto del contribuente nelle fasi investigative transfrontaliere.
Nello specifico, con riferimento allo scambio di informazioni fiscali, la Corte EDU ha evidenziato i seguenti documenti rilevanti in materia:
Con riferimento, invece, alla giurisprudenza CGUE, la Corte EDU ha segnalato la sentenza Sabou (C-276/12, 22 ottobre 2013), secondo cui le richieste di informazioni tra Stati membri nel corso di indagini fiscali non costituiscono atti che obblighino il contribuente a essere ascoltato, distinguendo la fase investigativa dalla fase contenziosa tra contribuente e autorità fiscali, e la sentenza Luxembourg State (C-245/19 e C-246/19, 6 ottobre 2020), secondo cui il diritto UE non riconosce al contribuente il diritto di contestare direttamente le decisioni relative alla fornitura di informazioni ad altri Stati membri e tali obblighi, pur riguardando dati fiscali, rientrano nel corretto ambito della cooperazione investigativa.
La Corte ha analizzato anche il quadro del diritto internazionale, concentrandosi sulla “Convenzione sull’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale”, elaborata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa. e ratificata dall’Italia nel 2006 (Protocollo modificativo nel 2012).
La Convenzione permette agli Stati di scambiarsi informazioni fiscali per garantire la corretta applicazione delle leggi nazionali, tutelando però i diritti dei contribuenti, tra cui privacy e giusto procedimento. L’assistenza comprende: scambio di informazioni, supporto nel recupero dei tributi e notifiche di documenti, ed è valida anche per cittadini stranieri. La Convenzione consente agli Stati di rifiutare la trasmissione di dati contrari alle proprie leggi o all’ordine pubblico, ma non ammette il diniego per dati detenuti da banche o fiduciari, garantendo equilibrio tra cooperazione fiscale e tutela dei diritti dei contribuenti.
La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della CEDU:
Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui
Come espressamente chiarito dalla Corte EDU, una misura può considerarsi “in conformità alla legge” solo se (cfr., tra le altre, De Tommaso v. Italy [GC], n. 43395/09, § 107, 23 febbraio 2017):
In linea generale, la Corte riconosce la legittimità dell’accesso e della diffusione dei dati bancari da parte delle autorità statali, purché avvenga nell’ambito di procedure formalizzate e sia finalizzato alla verifica del rispetto degli obblighi fiscali e all’adozione delle misure legali previste (cfr. G.S.B. v. Switzerland, § 95). In queste circostanze, chiarisce la Corte di Strasburgo, è imprescindibile che l’ordinamento preveda garanzie adeguate contro l’arbitrarietà, tra cui la possibilità di un controllo effettivo sulle misure adottate.
Alla luce dell’analisi normativa e giurisprudenziale sopra delineata, la Corte ha rilevato che, nel caso di specie, sebbene le misure oggetto di contestazione risultano fondate su disposizioni dell’ordinamento italiano (art. 32 D.P.R. n. 600/1973; art. 51 D.P.R. n. 633/1972); tuttavia, tali previsioni non circoscrivono in modo sufficiente la discrezionalità delle autorità fiscali, non garantendo un adeguato sistema di garanzie procedurali né un controllo giurisdizionale effettivo sulle misure adottate.
Nello specifico, secondo la Corte:
Alla luce delle suesposte considerazioni, evidenzia la Corte EDU che tale quadro normativo non assicura il livello minimo di protezione richiesto dalla Convenzione, in particolare per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata, del domicilio e della corrispondenza dei contribuenti (art. 8 CEDU).
La sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia è stata adottata ai sensi dell’art. 46 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così attribuendo alla decisione un significato rafforzato sul piano degli obblighi dello Stato.
Ed invero, tale qualificazione implica che la Corte, oltre a riconoscere la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’ordinamento italiano, impone allo Stato l’obbligo di adottare misure generali e strutturali per sanare il problema riscontrato.
La pronuncia, pertanto, non si limita al caso concreto, ma richiede interventi normativi e amministrativi volti a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e a prevenire il ripetersi di analoghe violazioni.
In tal senso, sebbene la Corte osserva che alcune misure necessarie sono già presenti nella normativa nazionale all’articolo 13 della legge n. 212/2000, tuttavia, sottolinea che i principi generali in essa contenuti devono essere tradotti in regole specifiche nella legislazione interna, e che la giurisprudenza deve essere adeguata a tali principi e a quelli stabiliti dalla Corte.
In particolare, la Corte sottolinea che alcune questioni devono essere chiaramente disciplinate nel sistema giuridico nazionale:
La sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia si inserisce perfettamente nel solco di una giurisprudenza europea ormai consolidata, inaugurata dal "lead case" Italgomme e rafforzata da Agrisud, che ha portato alla luce le profonde carenze strutturali del sistema italiano in materia di ispezioni fiscali e amministrative.
Tuttavia, la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia non si limita a confermare il carattere sistemico delle violazioni già emerse con i precedenti casi Italgomme e Agrisud, ma interviene con indicazioni normative puntuali, individuando i tre pilastri su cui si dovrà fondare il nuovo quadro normativo di riferimento.
A questo punto, occorre ribadire che tale sentenza è stata adottata ai sensi dell'art. 46 CEDU, così come già avvenuto per il caso Italgomme.
Facendo applicazione dell’art. 46 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Corte ha, nuovamente, vincolato lo Stato italiano non solo a porre rimedio alla singola violazione, ma ad adottare misure generali e strutturali per adeguare la propria normativa e prassi amministrativa ai principi affermati dalla Corte EDU. E’, dunque, evidente che per la Corte EDU, il tentativo del legislatore nazionale di rispondere alle censure sollevate con la sentenza Italgomme (attraverso la modifica dello Statuto dei Diritti del Contribuente con l’art. 13-bis D.L. n. 84/2025, convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 108/2025, con decorrenza dal 02.08.2025), si è rivelato insufficiente.
Ed è proprio in questa prospettiva che la Corte ha determinato, altresì, in modo chiaro e vincolante i criteri guida sui quali lo Stato italiano dovrà fondare il nuovo quadro normativo, sottolineando implicitamente l’insufficienza delle soluzioni adottate fino a oggi e la necessità di linee guida strutturate per garantire una tutela effettiva dei contribuenti.
Nello specifico, la Corte ha chiarito che il nuovo quadro normativo dovrà prevedere:
Pertanto, è indispensabile che il legislatore intervenga con riforme organiche e incisive, recependo integralmente le indicazioni della Corte, al fine di garantire un sistema di controlli fiscali rispettoso dei diritti fondamentali e conforme agli standard europei.
Se il legislatore non recepirà integralmente queste indicazioni, il rischio di una nuova ondata di ricorsi e di ulteriori condanne internazionali rimane concreto, con gravi ripercussioni sulla legittimità costituzionale ed europea del sistema tributario italiano.
(prezzi IVA esclusa)