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Con la Risoluzione n. 83 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per poter fruire del credito di imposta previsto per gli investimenti nel Mezzogiorno e per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES).
A riguardo si rammenta che l’articolo 18-quater del DL n. 8/2017 e ss.mm.ii, ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ss.mm.ii.
Inoltre, l’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha stabilito che le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle zone economiche speciali (ZES), possono usufruire di alcune tipologie di agevolazioni, ivi compreso il richiamato credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
In merito alle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione dei suddetti crediti d’imposta, l’Amministrazione finanziaria ricorda che le stesse sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta in argomento, ha istituito i seguenti codici tributo:
Si ricorda, infine, che il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.