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Il contribuente che esercita più attività con diversi codici ATECO deve verificare il limite di 85.000 euro considerando separatamente i ricavi di ciascuna attività oppure deve sommarli?
Nel regime forfettario, quando una persona fisica esercita contemporaneamente più attività, anche contraddistinte da codici ATECO diversi, il limite di ricavi o compensi deve essere verificato considerando la somma complessiva dei ricavi e dei compensi riferibili a tutte le attività esercitate.
Il principio è particolarmente importante perché consente di evitare un errore frequente, cioè ritenere che la soglia di accesso o permanenza nel regime forfettario debba essere controllata separatamente per ciascuna attività. In realtà, il limite di 85.000 euro non opera per singolo codice ATECO, ma in relazione alla posizione complessiva del contribuente.
Pertanto, se lo stesso soggetto svolge due o più attività, occorre sommare i ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente da tutte le attività rilevanti. Solo dopo tale somma sarà possibile stabilire se il contribuente può applicare il regime forfettario nell’anno successivo.
Il chiarimento è stato fornito anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, nella quale è stato precisato che, in caso di esercizio contestuale di attività di lavoro autonomo e di impresa, ai fini della verifica del limite previsto per il regime agevolato, si deve assumere la somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.
Si pensi, ad esempio, a un contribuente che svolge sia un’attività professionale sia un’attività commerciale. In questo caso non potrà verificare separatamente i compensi professionali da un lato e i ricavi commerciali dall’altro. Dovrà invece considerare l’ammontare complessivo prodotto dalle due attività. Se tale importo supera la soglia prevista, il contribuente non potrà applicare il regime forfettario nell’anno successivo, salvo specifiche regole di fuoriuscita previste dalla normativa.
Diverso è il caso in cui la persona fisica eserciti anche un’attività agricola produttiva di reddito fondiario, nei limiti dell’articolo 32 del TUIR. In questa ipotesi, se accanto all’attività agricola viene svolta un’altra attività commerciale o professionale, il reddito agrario non rileva ai fini del computo della soglia del regime forfettario.
Pertanto, per verificare il limite di accesso o permanenza nel regime agevolato, si considerano soltanto i ricavi o compensi derivanti dall’attività commerciale o professionale, mentre il reddito agrario resta escluso dal calcolo.Il focus operativo, quindi, è il seguente: quando le attività esercitate producono ricavi o compensi rilevanti ai fini del regime forfettario, questi importi devono essere cumulati. Non assume rilievo il fatto che le attività abbiano codici ATECO differenti. Il codice ATECO serve, tra l’altro, per individuare il coefficiente di redditività applicabile alla singola attività, ma non consente di “moltiplicare” la soglia di 85.000 euro.
Prendiamo l'esempio di Marco. Il contribuente esercita contemporaneamente due attività: una prima attività di bar, dalla quale nel 2025 consegue ricavi pari a 40.000 euro, e una seconda attività di commercio al minuto di alimentari, dalla quale nello stesso anno consegue ricavi pari a 37.000 euro.
Ai fini della verifica del limite per il regime forfettario nel 2026, Marco non deve considerare separatamente i 40.000 euro relativi al bar e i 37.000 euro relativi al commercio alimentare. Deve invece procedere al cumulo dei ricavi delle due attività.
Il calcolo è il seguente: 40.000 euro + 37.000 euro = 77.000 euro.
A questo punto, l’importo complessivo di 77.000 euro deve essere confrontato con la soglia di 85.000 euro prevista per il regime forfettario.
Poiché 77.000 euro è inferiore a 85.000 euro, Marco rispetta il requisito dimensionale dei ricavi. La conclusione è quindi favorevole: nel 2026 potrà adottare o continuare ad applicare il regime forfettario, sempre che risultino rispettate anche tutte le altre condizioni richieste dalla disciplina agevolata e non siano presenti cause ostative. Nel caso esaminato, il totale resta sotto il limite e quindi non impedisce l’accesso al regime. Se, invece, la somma fosse stata pari o superiore alla soglia prevista, il risultato della verifica sarebbe stato diverso, anche se ciascuna attività, considerata singolarmente, fosse rimasta al di sotto di 85.000 euro.