8 aprile 2026

Dopo la decadenza dalla rottamazione, si può ancora fare una rateazione ordinaria?

Autore: Redazione Fiscal Focus

Dopo la decadenza dalla rottamazione, si può ancora fare una rateazione ordinaria?

Secondo l’impostazione resa nota da Agenzia delle entrate-Riscossione nelle Faq pubblicate il 20 gennaio 2026, la decadenza dalla rottamazione quinquies comporta il divieto di ottenere una nuova rateazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973 per gli stessi carichi oggetto di definizione, anche quando quei carichi non erano mai stati rateizzati in precedenza.

Questo è il punto operativo centrale perché, nella prassi, la rateazione ordinaria è spesso la via di fuga quando una definizione agevolata non viene rispettata per crisi di liquidità o eventi imprevisti. Con la lettura AdER, quel paracadute viene meno: la domanda di quinquies diventa di fatto una scelta a senso unico.

Il tema nasce dal comma 94 della disciplina quinquies, che “limitamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione” prevede che al 31 luglio 2026 le dilazioni sospese per effetto della domanda siano automaticamente revocate e che non possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19.

La formulazione è ambigua perché il divieto di nuove dilazioni è scritto nello stesso periodo in cui si parla di revoca delle “dilazioni sospese”: da qui la possibile lettura - più restrittiva - secondo cui lo stop sarebbe collegato solo ai carichi già inseriti in una rateazione in corso, poi sospesa e revocata. Le Faq, però, chiariscono in senso più severo: lo stop opera per tutti i carichi oggetto di definizione, anche se non erano mai stati rateizzati. Quindi, non è corretto pensare che non si regge la quinquies si torna all’art. 19.

Le conseguenze pratiche sono due. Primo, l’effetto boomerang per chi aveva già una rateazione in corso: presentata la domanda di quinquies, gli obblighi di pagamento della vecchia dilazione sono sospesi fino alla scadenza della prima rata. Poi, al 31 luglio 2026, quella dilazione sospesa viene revocata e, con lo stop art. 19, il contribuente rischia di restare senza definizione, senza vecchia rateazione e senza nuova rateazione.

Secondo, lo stop vale anche per carichi mai rateizzati: chi entra nella quinquies con ruoli mai dilazionati perde comunque, in caso di decadenza, la possibilità di chiedere successivamente l’art. 19 per quegli stessi carichi.

Il rischio diventa concreto guardando alle regole di decadenza: si decade per mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata, se in unica soluzione, oppure di due rate anche non consecutive del piano, oppure dell’ultima rata. Il comma 95 precisa che, in caso di decadenza, la definizione non produce effetti, riprendono i termini di prescrizione/decadenza e i versamenti restano acquisiti come acconto. Tornano quindi esigibili sanzioni e interessi secondo le regole ordinarie, fermo l’acconto.

Un’impresa con flussi stagionali ha (A) carichi già in rateazione art. 19 e (B) carichi mai rateizzati. Decide di includere entrambi nella quinquies per ridurre l’esborso immediato. Dopo l’adesione, la rateazione A viene sospesa. Al 31 luglio 2026, se scatta la revoca e l’impresa poi salta due rate non consecutive della quinquies, decade: la definizione diventa inefficace, il debito torna pieno con sanzioni e interessi e, secondo le Faq, non può chiedere una nuova rateazione ex art. 19 né per A né per B. 

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy