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Un dipendente pubblico ha subito sulle buste paga di gennaio e febbraio la trattenuta ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e la notifica di un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis presso il datore di lavoro. Intende aderire alla rottamazione-quinquies, ma non tutte le cartelle comprese nel pignoramento rientrano nella definizione agevolata. In tal caso, le trattenute operate in busta paga saranno imputate da AdER alle cartelle rottamate oppure a quelle escluse dalla definizione ma comprese nel pignoramento?
Nel caso descritto, la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies non paralizza integralmente la procedura esecutiva se il pignoramento presso terzi comprende anche carichi non definibili o comunque non inclusi nell’istanza. Di conseguenza, il pignoramento continuerà, ma solo per la parte residua riferibile ai debiti rimasti fuori dalla definizione agevolata, con una riduzione del suo perimetro oggettivo.
Questa conclusione discende dalla disciplina della rottamazione-quinquies, introdotta dall’art. 1, commi 82-101, della legge n. 199/2025, e dalle indicazioni ufficiali di Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo cui gli effetti sospensivi riguardano solo i debiti “definibili” indicati nella domanda.
In particolare, AdER precisa che, dopo la presentazione della domanda, non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà quelle già avviate limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della definizione. La sospensione, quindi, non si estende ai carichi esclusi dalla rottamazione.
Occorre poi distinguere bene due piani richiamati nella domanda. L’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 disciplina la verifica di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di eseguire pagamenti superiori a 5mila euro. Se emerge una morosità rilevante, il pagamento non viene eseguito e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione.
L’art. 72-bis dello stesso D.P.R. riguarda invece il vero e proprio pignoramento dei crediti verso terzi, compreso lo stipendio, con ordine diretto al datore di lavoro di versare le somme dovute ad AdER. Sono dunque istituti collegati, ma non coincidenti: il 48-bis è una verifica/blocco prodromico, mentre il 72-bis è l’atto esecutivo che intercetta il credito del debitore verso il datore di lavoro.
Venendo al punto centrale, la presentazione della domanda di rottamazione-quinquies produce effetti favorevoli anche sul versante dell’art. 48-bis, ma ancora una volta solo per i debiti definibili. Per i debiti rientranti nella definizione agevolata, il contribuente non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. 602/1973.
Questo significa che il beneficio non copre automaticamente i carichi che restano fuori dalla domanda o che, per legge, non sono rottamabili. Se nel pignoramento confluiscono partite eterogenee, una parte definibile e una parte no, la sospensione non può essere totale: resta azionabile il credito erariale residuo fondato sui carichi non definibili.
Quanto all’imputazione concreta delle trattenute in busta paga, il criterio più corretto è il seguente. Dopo la presentazione dell’istanza, le somme trattenute nell’ambito del pignoramento presso terzi non possono essere considerate, in via ordinaria, pagamenti di rottamazione in senso tecnico, perché i pagamenti della definizione agevolata devono avvenire secondo la Comunicazione delle somme dovute che l'AdER invia entro il 30 giugno 2026, con i relativi moduli e le scadenze fissate dalla legge. La domanda, quindi, non trasforma automaticamente le trattenute esecutive in rate di definizione.
Pertanto, le somme che continuano ad affluire per effetto del pignoramento dopo l’adesione devono essere riferite ai carichi che legittimano ancora l’azione esecutiva, cioè a quelli non definibili o non inclusi nell’istanza. Ecco perché il pignoramento verrà ridotto ai soli carichi residui non rottamati.
C’è però una precisazione importante da fare. Per le trattenute già eseguite prima della presentazione della domanda la situazione è meno lineare, perché quelle somme sono state riscosse quando il pignoramento operava sull’intero perimetro dei carichi allora azionabili. In assenza di una regola espressa di imputazione selettiva ex post tra carichi rottamati e non rottamati, la soluzione prudente è distinguere tra somme già acquisite da AdER prima dell’istanza, che seguono la dinamica propria della procedura esecutiva già in corso, e somme trattenute o da trattenere dopo l’istanza, che devono invece essere coerenti con il nuovo perimetro del pignoramento, limitato ai soli carichi estranei alla definizione.
Quindi, per riassumere, l’istanza di rottamazione-quinquies non comporta la sospensione totale del pignoramento se nell’atto ex art. 72-bis sono presenti anche cartelle non definibili. La procedura esecutiva sopravvive per questi carichi e, per logica giuridica e per coerenza con gli effetti limitati della definizione agevolata, le trattenute successive all’adesione vanno imputate al debito residuo non rottamato, mentre il pignoramento deve essere ridotto nella sua misura al solo importo ancora legittimamente azionabile. Occhio però che l’imputazione delle somme già riscosse prima dell’istanza può richiedere una verifica puntuale dell’estratto di ruolo, del dettaglio del pignoramento e, soprattutto, della successiva comunicazione AdER.