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Se l'agente di commercio paga la cena di lavoro in contanti perde la deduzione?
Dal 18 giugno 2025 il pagamento non è più un dettaglio secondario: per alcune categorie di spese, tra cui vitto e alloggio sostenuti in Italia, il legislatore ha collegato la deducibilità alla tracciabilità. La logica è evidente: non basta che la spesa sia inerente e documentata, serve anche che il pagamento avvenga con strumenti idonei a garantire la ricostruzione finanziaria.
L’intervento è stato introdotto con il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, che richiama, per individuare i mezzi di pagamento tracciabili, l’art. 23 del d.lgs. 241/1997. In pratica, carte, bancomat, bonifici e strumenti assimilati sono coerenti con il requisito, mentre il contante espone al rischio di indeducibilità.
Per l’agente in regime ordinario con reddito d’impresa, la ricostruzione corretta dei passaggi è questa. Il costo di ristorazione è astrattamente deducibile in base all’art. 109, comma 5, TUIR nel limite del 75%, ma la norma sulla tracciabilità, dal 2025, può condizionare a monte la deduzione: se il pagamento non è tracciato, l’Amministrazione può negare la deduzione del costo anche se di lavoro. La tracciabilità diventa cioè un requisito sostanziale che si aggiunge a inerenza e competenza.
Rispetto al pagamento tracciato è opportuno tracciare sempre ogni tipo di spesa per vitto e alloggio, in quanto potrebbe essere successivamente riqualificata in spesa di rappresentanza. In tal caso, avendo pagato in forma tracciata, la rettifica si limiterebbe al recupero dell'IVA, che è indetraibile.
Facciamo un esempio pratico. Stessa situazione, stesso pranzo, stesso importo: 68 euro di pranzo durante visita clienti. Nel primo scenario l’agente paga con bancomat, nel secondo paga in contanti. In entrambi i casi conserva il documento commerciale.
Nel caso del pagamento tracciato, il calcolo ordinario è: 68 × 75% = 51 euro deducibili, 17 euro indeducibili. Nel caso del pagamento in contanti, la percentuale del 75% non si applica neppure, perché il rischio è che l’intera spesa sia considerata non deducibile per difetto del requisito di tracciabilità richiesto dalla disciplina introdotta nel 2025.
Per rendere evidente l’impatto, immaginiamo un’aliquota marginale IRPEF del 35%. Con pagamento tracciato, il beneficio fiscale della deduzione è 51 × 35% = 17,85 euro. Con pagamento in contanti e conseguente indeducibilità, il beneficio si azzera.
Questo è il motivo per cui la prima regola non è dedurre il 75%, ma pagare sempre con strumenti tracciabili quando si tratta di vitto, alloggio e spese sensibili.
Sul piano IVA, la tracciabilità non sostituisce i requisiti documentali. Anche se il pagamento è tracciato, la detrazione IVA resta subordinata alle regole del DPR 633/1972: in pratica serve un documento idoneo, cioè una fattura intestata, e l’inerenza ai fini IVA. Se l’agente ha solo documento commerciale, può dedurre il costo (quando deducibile) ma normalmente non detrae l’IVA, che rimane inglobata nel costo e subisce anch’essa la limitazione del 75% ai fini delle imposte dirette.