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L’agente di commercio può dedurre lo scontrino del pranzo in giro visite clienti?
Sì, ma la deduzione non discende automaticamente dal fatto di avere uno scontrino: bisogna ricostruire il percorso normativo e dimostrare che si tratta di un costo inerente e correttamente documentato.
Per l’agente di commercio in regime ordinario, l’inquadramento più ricorrente è quello del reddito d’impresa. In questo perimetro, le spese di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella disciplina dell’art. 109, comma 5, TUIR, che stabilisce la deducibilità nel limite del 75% del loro ammontare. Il meccanismo è quindi a due step: prima si verifica che il costo sia inerente all’attività, poi si applica la percentuale di deduzione prevista dalla norma.
Sul piano dell’inerenza, per un agente la casistica tipica è robusta: pranzo durante una giornata di visite, consumazione in occasione di appuntamenti commerciali, soste logistiche in trasferta, pasti collegati a fiere o eventi di settore. In questi casi il costo è normalmente riconducibile all’attività.
È diverso, invece, il caso della consumazione personale priva di collegamento con il lavoro, come la colazione quotidiana sotto casa senza spostamenti né incontri ad esempio. Qui il problema non è quanto deduco, ma se posso dedurre, perché l’inerenza è debole e il costo può essere contestato integralmente.
Chiarito il presupposto, il secondo passaggio è il limite quantitativo. L’art. 109, comma 5, TUIR non consente di portare a costo l’intero importo del pranzo: la quota fiscalmente rilevante è il 75% della spesa. La parte residua resta indeducibile e non richiede ulteriori calcoli: è una limitazione forfettaria prevista dal legislatore.
Facciamo un esempio pratico con calcolo. Un agente effettua visite clienti in giornata fuori sede. Paga un pranzo con carta e riceve uno scontrino da 52 euro. La deduzione ai fini delle imposte dirette si calcola così: 52 × 75% = 39 euro deducibili. La parte indeducibile è 13 euro. Se l’agente è in contabilità ordinaria o semplificata d’impresa, il costo deducibile confluisce nel conto economico e la variazione fiscale (o il calcolo in dichiarazione) riflette la quota indeducibile.
Resta il tema IVA, che spesso viene confuso con la deduzione del costo. Anche quando il costo è deducibile al 75% ai fini delle imposte dirette, la detrazione dell’IVA segue regole proprie, fondate sul DPR 633/1972. In pratica, per esercitare il diritto alla detrazione serve un documento idoneo, tipicamente la fattura intestata al soggetto passivo, perché l’IVA si detrae sulla base delle risultanze contabili e documentali.
Lo scontrino/documento commerciale emesso ai sensi dell’art. 22 DPR 633/72, di regola, è sufficiente per certificare il corrispettivo ma non sempre consente la detrazione IVA come una fattura. Dunque se l’agente vuole recuperare l'IVA, la strada più lineare è chiedere la fattura elettronica intestata. In assenza di fattura, l’IVA resta incorporata nel costo e la percentuale del 75% si applica sull’importo complessivo pagato.