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Un agente di commercio in regime forfettario può dedurre i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli versati alla Fondazione ENASARCO, ma solo per la quota effettivamente rimasta a suo carico?
Sì. Nel regime forfettario i contributi previdenziali obbligatori sono deducibili dal reddito determinato forfettariamente, ma solo se e nella misura in cui risultano effettivamente sostenuti dal contribuente. Per l’agente di commercio, quindi, la quota ENASARCO deducibile è soltanto quella a suo carico, normalmente pari al 50% del contributo complessivo, mentre non può essere dedotta la quota posta a carico della casa mandante.
La questione va letta alla luce della disciplina del regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, il comma 64 stabilisce che il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata. Dal reddito così determinato sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Si tratta di un’eccezione alla regola generale del forfettario. In tale regime, infatti, non assumono rilevanza analitica le spese ordinarie dell’attività: carburanti, telefono, autovettura, assicurazioni, consulenze, pedaggi, cancelleria e altri costi non si deducono singolarmente, perché sono già assorbiti dal coefficiente di redditività. I contributi previdenziali obbligatori, invece, seguono una disciplina autonoma e riducono la base imponibile sulla quale si applica l’imposta sostitutiva del 5% o del 15%.
Per gli agenti di commercio occorre coordinare questa regola con la contribuzione ENASARCO. Il contributo previdenziale ENASARCO è ripartito tra agente e mandante. Di conseguenza, ai fini fiscali, l’agente può portare in deduzione soltanto la propria quota. La parte versata dalla mandante non rappresenta un onere sostenuto dal contribuente e non può quindi ridurre il reddito imponibile del forfettario.
Il criterio operativo resta quello di cassa: rilevano i contributi previdenziali obbligatori versati nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. Per Redditi PF 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, andranno quindi considerati i contributi obbligatori versati nel 2025, inclusi i contributi INPS e la quota ENASARCO rimasta effettivamente a carico dell’agente.
Nel Modello Redditi Persone Fisiche 2026, il dato confluisce nel Quadro LM, Sezione II, dedicata ai contribuenti in regime forfettario. La sequenza logica è la seguente:
Un agente di commercio in regime forfettario incassa provvigioni per 50.000 euro. Per gli intermediari del commercio il coefficiente di redditività è pari al 62%. Il reddito forfettario lordo è quindi pari a 31.000 euro.
Se nell’anno 2025 l’agente ha versato contributi INPS e contributi ENASARCO per la sola quota a suo carico pari complessivamente a 8.000 euro, la base imponibile fiscale sarà:
31.000 euro – 8.000 euro = 23.000 euro.
L’imposta sostitutiva del 5% o del 15% si applicherà dunque su 23.000 euro, non su 31.000 euro.
In dichiarazione, l’agente dovrà quindi indicare in LM35 sia i contributi INPS deducibili sia la quota ENASARCO effettivamente rimasta a suo carico. Non dovrà invece indicare la quota ENASARCO della mandante, perché non costituisce un costo sostenuto dall’agente. Per verificare l’importo corretto è opportuno fare riferimento all’estratto contributivo ENASARCO, alla certificazione dei versamenti della mandante e alla documentazione relativa ai contributi INPS pagati nel 2025.