30 ottobre 2023

Coltivatori diretti: accesso agli incentivi piccola proprietà contadina per acquisto terreni

Decadenza dal beneficio se il terreno al momento dell’acquisto è affittato a terzi

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -I coltivatori diretti possono accedere alla specifica agevolazione dedicata alla piccola proprietà contadina (Ppc). L’acquirente che usufruisce delle agevolazioni per la “piccola proprietà contadina” decade dal beneficio fiscale se il terreno, al momento dell’acquisto, è affittato a un terzo?

Risposta -La risposta è affermativa. I coltivatori diretti possono accedere agli incentivi della Ppc, purché siano iscritti alla cassa previdenziale e assistenziale.

Questa agevolazione è rivolta ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali e alle società agricole.

Per l’acquisto dei terreni agricoli, al coltivare diretto sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
  • imposta catastale all’1% sul prezzo totale;
  • imposta di registro: € 200 fissi;
  • imposta ipotecaria: € 200 fissi;
  • imposta di bollo: esente.

Tale agevolazione:
  • in passato era disciplinata dalla legge n. 604/1954
  • attualmente è disciplinata dall’articolo 2 del decreto legge n.194/2009.

Rispetto al secondo quesito, sottolineiamo che l’acquirente che usufruisce delle agevolazioni per la “piccola proprietà contadina” decade dal beneficio fiscale se il terreno, al momento dell’acquisto, è affittato a un terzo. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 28370 del 29 settembre 2022.

Ricordiamo che dal primo gennaio 2023 le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina sono applicabili anche alle persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino di voler ottenere, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap). Lo ha previsto l’articolo 1, comma 110, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che rimuove così, almeno in parte, un ostacolo che rendeva più difficile l’acquisto agevolato di terreni agricoli da parte di chi non esercita ancora un’attività agricola, ma intende iniziarla.

L’Inps, infatti, non consente l’iscrizione nella previdenza agricola a chi non ha ancora iniziato l’attività, ma per iniziare l’attività occorre disporre di una certa quantità di terreno agricolo, quindi ciò rappresenta un problema per chi intende iniziare una nuova attività in ambito agricolo.

Oggi questo ostacolo è scomparso, almeno per i giovani con meno di quarant’anni, che peraltro rappresentano la maggioranza dei soggetti intenzionati ad avvicinarsi per la prima volta all’agricoltura.

Sono ammessi a godere delle agevolazioni soltanto gli atti di acquisto a titolo oneroso di terreni, e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. L’agevolazione, dunque, non può essere richiesta per l’acquisto di terreni edificabili (o comunque non agricoli), anche se l’acquirente intende destinarli all’attività agricola. L’agevolazione non si applica neppure agli atti a titolo gratuito, come le donazioni, né alle successioni a causa di morte.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per fruire dell’agevolazione non è più necessario che ricorrano le condizioni precedentemente previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, ovvero circostanza che l’acquirente dedichi abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra, l’idoneità del fondo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici di oltre un ettaro.

Pertanto, non è più necessario richiedere all’ispettorato provinciale agrario il certificato (prima provvisorio e poi definitivo) che attesta la sussistenza dei requisiti al fine dell’applicazione del regime agevolato (Risoluzione 17 maggio 2010, n. 36/E).

Il certificato, che già era stato escluso per gli imprenditori agricoli professionali, non è più necessario neppure per i coltivatori diretti. In entrambi i casi, la presenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa viene dichiarata dal coltivatore diretto o dall’imprenditore agricolo professionale direttamente nell’atto di acquisto.
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