2 aprile 2024

Fattoria didattica e applicazione del regime del c.d. «pro rata»

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Le fattorie didattiche, ormai diffuse sull’intero territorio nazionale, costituiscono un punto d’incontro tra la realtà rurale e il mondo della scuola. Si chiede di conoscere se in tema di Iva, i proventi dell’attività agrituristica didattica rientrano nell’applicazione del regime del c.d. «pro rata», ai fini del calcolo del regime di detraibilità?

Risposta -La risposta è affermativa. In presenza di attività agricola e di fattoria didattica è necessario tenere distinte e separate le medesime in quanto le prestazioni didattico-educative, riconosciute da programmi statali o regionali, sono esenti ai sensi dell’art. 10, n. 20 del Dpr n. 633/1972. A tale attività è quindi applicabile il meccanismo citato del «pro rata» di cui all’art. 19 bis, del n. 633/1972.

L’Amministrazione finanziaria (risoluzione del 15 marzo 2007 n. 53 e la risposta ad interpello del 28 luglio 202 n. 228) si è occupata delle fattorie didattiche sotto il profilo fiscale, ed in particolare ai fini Iva, precisando che le prestazioni didattico-educative, riconosciute da programmi statali o regionali, sono esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 10, n. 20 del d.p.r. n. 633/1972.

L’articolo da ultimo citato stabilisce che sono esenti da Iva le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

A tale riguardo – chiariscono i tecnici di prassi – che la citata disposizione, subordina il beneficio dell’esenzione al verificarsi di due presupposti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, per cui le prestazioni:
  • devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica;
  • devono essere rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni.
Pertanto, occorre accertare se le attività svolte durante le visite presso le aziende iscritte all’albo regionale delle fattorie didattiche presentino gli anzidetti requisiti richiesti dalla normativa di riferimento (il già menzionato art. 10, n. 20 del d.p.r. n. 633/1972).

L’Agenzia delle Entrate ha altresì puntualizzato, sempre nello stesso documento di prassi, che allorquando l’attività agricola è svolta unitamente a quella di agriturismo (quest’ultima con detrazione IVA forfettaria del 50%), comprendente l’attività di degustazione dei prodotti aziendali, è necessario separare le attività ai sensi dell’art. 36, con obbligo di fatturazione dei passaggi di beni dall’attività agricola a quella agrituristica. Ciò vale se entrambe, o anche una sola delle attività, siano effettuate in regime speciale aggiungendo poi che «la separazione delle attività è necessaria anche se viene svolta l’attività di fattoria didattica, in quanto le prestazioni didattico-educative, riconosciute da programmi statali o regionali, sono esenti ai sensi dell’art. 10, n. 20. A tale attività è quindi applicabile il meccanismo del «pro rata» di cui all’art. 19 bis.

A tale riguardo, va detto che, ai fini del calcolo del «pro rata», l’articolo da ultimo citato, dispone al comma 2, che per il calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto, fra l’altro, delle operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 del predetto art. 10, ferma restando la indetraibilità dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni. Da qui l’applicazione del «pro rata» alle attività in questione, atteso che non rientrano fra le operazioni di cui ai predetti numeri.

In considerazione della compresenza di attività soggette a regimi IVA diversi, è necessario tenere, quindi, distinte contabilità per le prestazioni didattiche rese in esenzione e per quelle rese nell’ambito dei diversi regimi forfettari.

Può, quindi, verificarsi che il contribuente eserciti contemporaneamente attività che danno luogo ad operazioni imponibili e attività che danno luogo ad operazioni esenti.
 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy