Domanda -Si chiede di sapere se il cambio di destinazione d’uso senza opere di un immobile rurale, trasformato in abitazione residenziale, possa essere sanato.
Risposta - La risposta affermativa a questo interrogativo, che ha causato un contenzioso con il Comune, è arrivata dal Tar Lazio con la sentenza 4370/2024.
Il cambio di destinazione d’uso senza opere è assimilabile ad una fattispecie depotenziata di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo. Si tratta di un “mero riadattamento funzionale”, quindi di un intervento minore che può essere sanato.
Al Comune veniva presentata una richiesta di condono, riguardante il cambio di destinazione d’uso senza opere di un immobile rurale, trasformato in abitazione residenziale.
L’immobile si trova in un’area gravata da vincolo paesistico e compresa nel perimetro di un parco. Il Comune ha respinto la domanda di condono, spiegando che in queste aree si possono sanare solo gli abusi minori.
Il responsabile dell’intervento di cambio di destinazione d’uso senza opere ha quindi presentato ricorso, lamentando che il Comune ha deciso sulla base di motivazioni generiche e illogiche, senza condurre una adeguata istruttoria.
I giudici del Tar hanno evidenziato che la domanda di condono si riferisce al cambio di destinazione d’uso senza opere di una casa agricola in casa a uso abitazione. Secondo il Tar, la motivazione del Comune è stereotipata e non prende in considerazione una serie di elementi:
- l’immobile si trova a ridosso di un’area completamente urbanizzata;
- al momento della richiesta del condono l’immobile risulta già regolarmente esistente;
- l’immobile non è stato sottoposto né a interventi edilizi né a lavori di ampliamento volumetrico.
Sulla base di queste valutazioni, i giudici hanno concluso che il cambio di destinazione d’uso senza opere non ha provocato un aggravio del carico urbanistico.
Secondo i giudici del Tar, il cambio di destinazione d’uso senza opere è assimilabile ad una fattispecie depotenziata di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo. Si tratta di un “mero riadattamento funzionale”, quindi di un Il Tar ha quindi accolto il ricorso e ha annullato l’atto con cui il Comune ha rigettato la domanda di condono edilizio.