2 ottobre 2023

Impresa agricola e produzione di energia elettrica: l’inquadramento

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Sono un imprenditore agricolo e svolgo anche un’ attività connessa legata alla produzione di energia elettrica derivante da un impianto fotovoltaico. Si chiede se la produzione di energia elettrica derivante da un impianto fotovoltaico possa essere ritenuta come attività connessa e se le stesse possono essere considerate produttive di reddito agrario?

Risposta - Fermo restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile. Le attività prima menzionate si considerano produttive di reddito agrario.

Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini Irpef ed Ires, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%.

È possibile l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
Sul fronte degli obblighi contabili dobbiamo distinguere le imprese individuali e le società semplici dalle altre tipologie societarie.

Imprenditore individuale – società semplice - L’imprenditore individuale e la società semplice debbono tenere i registri IVA senza ulteriori adempimenti, se la produzione annua di agroenergie non supera la franchigia, rientrando nel reddito agrario.

Nel caso di superamento delle soglie, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, devono integrare le registrazioni Iva con quelle rilevanti ai fini della determinazione del redditi, ovvero i corrispettivi relativi alla produzione dell’anno le cui fatture non sono ancora state emesse al 31 dicembre, il costo del lavoro e la relativa contribuzione previdenziale ed assicurativa, le imposte e le altre spese non soggette ad IVA. Va attivato il registro dei cespiti ammortizzabili.

Le società - Le società, debbono tenere le scritture contabili previste al Dpr n. 600/1973 indipendentemente dalla quantità di energia prodotta, anche se il reddito è determinato su base catastale. Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice che adottano la contabilità semplificata (per cassa) devono tenere separate le annotazioni relative all’attività di produzione e cessione di energia per il diverso modo di computo dei costi e dei ricavi (per competenza).
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