12 luglio 2023

Imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma

Incentivi per maggiori costi dell’energia elettrica

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -Sono un imprenditore di ortofrutta produttore di prodotti di IV gamma (prodotti freschi, lavati, confezionati in imballaggi protettivi, pronti per essere consumati) nei mesi precedenti ho sostenuto costi energetici per l’esercizio della mia attività. Ci sono degli incentivi attualmente disponibili in materia di energia elettrica?

Risposta - La risposta è positiva. Al fine di far fronte alle ripercussioni sulle imprese agricole attive nella produzione ortofrutticola di IV gamma, derivanti dalla crisi geopolitica provocata dal conflitto Russia-Ucraina ed in particolare agli aumenti dei prezzi dell’energia che, impattando sui prezzi dei fertilizzanti e di numerosi altri fattori della produzione, ne stanno erodendo molto velocemente la redditività, è stata prevista la concessione di un sostegno equamente distribuito tra tutte le fasi della filiera orticola, dalla produzione alla distribuzione, al fine di un contenimento dei maggiori costi sostenuti, stante l’incidenza diretta dell’aumento dei costi energetici per il condizionamento termico e il funzionamento delle strutture serricole e degli apprestamenti protetti destinati alla produzione dei beni orticoli destinati alla IV gamma. È con la circolare Agea del 26 giugno 2023, n. 69 che vengono disposte le regole per richiedere l’aiuto a favore delle imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma. L’aiuto ha lo scopo di sopperire ai maggiori costi energetici delle aziende e può contare su un intervento finanziario di 10 milioni di euro. La presentazione della domanda deve essere effettuata dalle organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni, entro il 31 luglio 2023 mediante invio della stessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.agea.gov.it.

Alla domanda di sostegno devono essere allegati i seguenti documenti, pena la non accettazione della domanda:
  • documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, come da fac– simile allegato (allegato 2 alla circolare in commento), che attesti:
  1. il valore della produzione commercializzata relativa ai prodotti di IV gamma, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori;
  2. le quantità dei prodotti di IV gamma commercializzati, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori;
  3. l’elenco dei soci conferenti la materia prima destinata alla produzione di alimenti di IV gamma, commercializzata dal richiedente nel periodo di interesse, con indicazione della tipologia di prodotto, delle quantità conferite, delle superfici utilizzate e del valore delle produzioni conferite destinate alla produzione di alimenti di IV gamma;
  • delibera dell’organo societario competente attestante i parametri oggettivi e non discriminatori che tengono conto, in particolare del valore della produzione conferita per la produzione di prodotti IV gamma nel periodo di interesse, da parte dei soci.
L’elenco dei soci che hanno proceduto alla commercializzazione deve essere inserito nel Sian (sistema informativo agricolo nazionale) mediante le funzionalità già disponibili per la gestione delle compagini sociali. In allegato alle presenti istruzioni operative si fornisce il tracciato record per il caricamento (allegato 3, alla circolare in commento).

Nell’elenco devono essere inseriti tutti i soggetti che hanno proceduto al conferimento e che risultano aderenti all’organizzazione anche nel caso in cui abbiano aderito ad altra organizzazione di produttori per le annualità successive.

I beneficiari dell’aiuto sono rappresentati dalle organizzazioni dei produttori (O.P), dalle associazioni dei produttori (A.O.P.) e filiali riconosciute e, per loro tramite, ai soci produttori, aderenti sia in forma singola che associata, conferitori della materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma; la ripartizione delle risorse tra i soggetti beneficiari è così stabilita:
  • una quota pari a 60,00% alle O.P., A.O.P. e filiali che hanno commercializzato prodotti di IV gamma;
  • una quota pari a 40,00% ripartita tra i soci produttori delle predette organizzazioni che hanno conferito la materia prima utilizzata per le produzioni di IV gamma secondo parametri formalizzati con apposita delibera dell’organo societario competente, preventivamente alla presentazione della domanda.
Il comma 9 dell’art. 7 del DM, stabilisce che, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto, Agea è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all’80% del contributo spettante. Il pagamento dell’acconto potrà avvenire all’esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità. Il pagamento a saldo è versato ai beneficiari al termine dei controlli istruttori previsti dalle seguenti disposizioni:
  • regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
  • regolarità fiscale (verifica presso Agenzia Entrate – Riscossione), ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602; c
  • verifica Antimafia, ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
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