24 ottobre 2023

Iscrizione nel registro delle imprese delle imprese agricole

In quale sezione vanno iscritte?

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -Le imprese agricole hanno l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto a cura delle Camere di commercio? In quale sezione del Registro delle imprese vengono iscritte e in che modo?

Risposta -Le imprese agricole hanno l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto a cura delle Camere di commercio.

L'obbligo riguarda i seguenti soggetti:
  • gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);
  • i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.);
  • le società semplici (art. 2251 c.c.).

L'articolo 2, del Dlgs. 1.05.2001, n. 228, dispone che l'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti l’attività agricola nella sezione speciale del Registro delle imprese oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ha funzione di pubblicità – notizia.

Le società di capitali, le cooperative, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice appartengono alla categoria dei soggetti societari (art. 2200 c.c.) e, pertanto, la loro iscrizione avviene nella sezione ordinaria. Se l’attività svolta dalla società è di natura agricola, scatta anche l'iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di impresa agricola.

L’imprenditore agricolo è colui che esercita una delle seguenti attività previste dall’art. 2135 c.c.:
  • la coltivazione del fondo;
  • la selvicoltura;
  • l’allevamento di animali;
  • le attività connesse alle precedenti (sono ricomprese le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco ovvero dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzo di attrezzature e risorse dell’azienda, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità).
Il coltivatore diretto è l’imprenditore agricolo che gestisce l’impresa con le caratteristiche del piccolo imprenditore commerciale ovvero prevalentemente con il proprio lavoro o dei suoi familiari. Il lavoro manuale deve prevalere anche sul capitale investito e si differisce dall’imprenditore agricolo che si avvale principalmente di manodopera esterna.

Sono esonerati dall’iscrizione nel Registro delle Imprese gli imprenditori agricoli che, nell’anno solare precedente a quello dell’iscrizione, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume di affari non superiore a euro 7.000 (art. 2, comma 3, Legge n. 77/1977 e art. 34 D.P.R. n. 633/72), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici.

Ricordiamo che l’iscrizione al Registro delle Imprese comporta il pagamento del diritto annuale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy , con la circolare 11.11.2022, n. 339674 ha confermato per l'anno 2023 la riduzione del 50% dell'importo del diritto camerale.
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