26 settembre 2023

Prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Sono un percettore della prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) chiedo un chiarimento rispetto alla possibilità di essere assunto occasionalmente e a tempo determinato per un lavoro stagionale da un'azienda agricola del settore oleario?

Risposta - La risposta è affermativa. Possono essere assunti come “prestatori agricole di lavoro subordinato occasionali a tempo determinato” le seguenti categorie di soggetti:
  • persone disoccupate (articolo 19 del Dlgs. n. 150/2015), nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Non possono essere assunti con questa particolare tipologia contrattuale, anche se appartenenti alle predette categorie (studenti, percettori di integrazioni al reddito, detenuti) coloro che abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, salvo che non si tratti di pensionati.

Ricordiamo che la legge 29 dicembre 2022 n. 197 (cd. Legge di Bilancio 2023) in sostituzione dei cd. voucher (abrogati per il settore agricolo per il biennio 2023-2024), ha introdotto, in via sperimentale per il biennio 2023-2024 una nuova tipologia contrattuale denominata, “prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato”. Possono utilizzare questa forma contrattuale, per attività di carattere stagionale, tutti i datori di lavoro agricolo, senza limiti dimensionali, che rispettino la contrattazione collettiva nazionale e territoriale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La durata dell’attività di natura stagionale occasionale non può essere superiore a 45 giornate annue di effettivo lavoro per singolo lavoratore. L’arco temporale complessivo del contratto di lavoro, può avere una durata massima di 12 mesi.

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.

Prima dell’inizio della prestazione, è necessario effettuare la comunicazione di assunzione UNILAV (entro il giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto).

È necessario elaborare il cedolino paga (anche uno unico a consuntivo).

Il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro e deve essere corrisposto direttamente dal datore di lavoro mediante bonifici o altre modalità tracciabili.

Il compenso, esente da qualsiasi imposizione fiscale, è invece assoggettato alla contribuzione Inps nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate.

Il superamento del limite di durata di 45 giorni nell’anno comporta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di assunzione ovvero in caso di utilizzo di soggetti che non rientrano in una delle categorie previste, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione non derivi da false dichiarazioni del lavoratore.

Ad oggi l’Inps non ha ancora emanato la circolare applicativa contenente le indicazioni previste per la presentazione delle denunce contributive e i relativi pagamenti dei contributi.
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