Domanda - Il riconoscimento della qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale) , fino all’entrata in vigore del D. Lgs. 99/2004 (22.04.2004), era di spettanza dell’Inps. Oggi il riconoscimento è demandato alle Regioni. Si chiede di conoscere quali siano le conoscenze e le competenze professionali richieste per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Risposta - La richiesta di conoscenze e competenze professionali per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionali, come richiamate nell’art. 5 del Regolamento CE 1257/1999, impone il possesso di uno dei seguenti titoli:
- diploma di istituto tecnico agrario;
- lauree triennali in agraria ed equipollenti;
- lauree magistrali in agraria ed equipollenti;
- altri diplomi rilasciati da enti di formazione certificati.
In mancanza del titolo, diviene requisito l’aver esercitato per un periodo temporale un’attività agricola in qualità di titolare, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.
Il tempo dedicato esposto dal richiedente per l’ottenimento della qualifica di IAP è soggetto a verifica da parte della regione. La verifica di tale parametro, che varia da regione a regione, avviene in forma deduttiva.
La determinazione del reddito ricavato esposto dal richiedente per l’ottenimento della qualifica di IAP è soggetto a verifica da parte della regione. In questo caso il dato è su base documentale mediante il raffronto tra due grandezze, ovvero fra il reddito prodotto dall’attività agricola e il reddito globale prodotto dal richiedente.
È condizione essenziale per chi vuole avvalersi dei vantaggi fiscali in materia di imposte indirette, come l’imposta catastale nella misura dell’1% e delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di 200€ in caso di acquisto di un fondo rurale, beneficiando anche dell’esenzione del contributo di costruzione per i fabbricati rurali.
L’imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini Inail, poichè non partecipa direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale.
L’imprenditore agricolo professionale deve iscriversi presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
L’imprenditore agricolo professionale è esonerato dall’iscrizione se nell’anno solare precedente a quello dell’iscrizione, ha realizzato o, in caso di inizio attività, prevede di realizzare, un volume di affari non superiore a € 7.000,00 (art. 2, c. 3 L. 77/1977 e art. 34 D.P.R. 633/1972), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici.
Spetta il diritto di prelazione agraria, ai sensi dell’art. 7 L. 817/1981, all’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.