26 ottobre 2023

Riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)

La competenza è delle Regioni?

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - La competenza al riconoscimento della qualifica di Iap è delle Regioni? Ogni singola Regione, ai fini dell'accertamento dei requisiti di Iap, tiene conto delle caratteristiche del proprio territorio ai fini agricoli. Regola in maniera diversa le condizioni per ottenere il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale?

Risposta - La competenza al riconoscimento della qualifica di Iap è delle Regioni, le quali accertano la sussistenza dei requisiti di legge.

Ogni singola Regione, ai fini dell'accertamento dei requisiti di Iap, tiene conto delle caratteristiche del proprio territorio ai fini agricoli e regolamenta le condizioni per ottenere il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, stabilisce i criteri che presuppongono la verifica del requisito del tempo dedicato alla coltivazione dei terreni agricoli, nonché le modalità di computo del requisito del reddito ricavato.

La Regione, o l'ente delegato, deve svolgere una verifica rigorosa e dare idonea motivazione della sussistenza o meno dei requisiti, computando nel reddito agricolo anche i contributi pubblici economici (Consiglio di Stato, Sent. 21.10.2021, n. 7069).

La diversità di regole esistente tra Regione e Regione ha indotto la giurisprudenza a ritenere che la qualifica di Iap non possa essere utilizzata a fini agevolativi sull'intero territorio nazionale (Cassazione, Ordinanza 12852/2021).

Tale orientamento è stato oggetto di critiche da parte della dottrina, poiché in grado di minare il principio di unitarietà del sistema normativo, causando di fatto una frammentazione dell'ordinamento civilistico, il quale rientra nella esclusiva competenza statale.

La soluzione è pervenuta attraverso la L. 29.07.2021, n. 108 (di conversione del D.L. 77/2021): l’articolo 56 -ter, ha integrato il Dlgs. 99/2004, disponendo che "l'accertamento eseguito da una Regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale".

Come stabilito dall’art. 1 – comma 1 del D. Lgs 99/2004, l'imprenditore agricolo professionale (Iap) è colui che è in possesso di conoscenze e competenze professionali e che dedica all'attività agricola (come definita dall’articolo 2135 del codice civile), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro da tale attività.

Per l’imprenditore che opera nelle zone svantaggiate, tali requisiti sono ridotti al 25%, come specificato dal previgente art. 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e dall’attuale art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Sono previste due tipologie di domanda per la qualifica Iap:
  • riconoscimento provvisorio: applicato ai soggetti, persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti del reddito, del tempo di lavoro e della capacità professionale, abbiano presentato domanda di riconoscimento della qualifica e siano iscritti all'apposita gestione dell'Inps o sono in attesa della certificazione IP per potersi iscrivere. Entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti richiesti (ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. Lgs 99/2004), pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti;
  • riconoscimento definitivo: applicato ai soggetti, persone fisiche o società che sono in possesso dei requisiti richiesti (commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. Lgs 99/2004) e sono iscritti all'apposita gestione dell'Inps.
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