10 ottobre 2023

Società a responsabilità limitata agricola

Obbligatoria nella ragione sociale riportare “Società Agricola”

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Sono un dipendente di un Caf, si chiede se una società a responsabilità limitata che nella ragione sociale riporta “Azienda Agricola” e non “Società Agricola” possa considerarsi una società con qualifica agricola? La ragione sociale “Società Agricola” è obbligatoria?

Risposta -Per le società a responsabilità limitata è obbligatorio avere nella ragione sociale la dicitura "Società agricola". Poi si può anche mantenere la dicitura "Azienda agricola", ma deve essere indicata prima la ragione sociale "Società Agricola".

Pertanto è necessario effettuare una modifica della ragione sociale rivolgendosi ad un notaio.

Le imprese agricole possono essere configurate in:
  • impresa individuale: il soggetto giuridico è una persona fisica;
  • società di persone: il soggetto giuridico è rappresentato dai singoli soci, titolari di diritti e obblighi derivanti dall’attività aziendale. Le tipologie di società di persone sono le seguenti: SS – Società semplice; S.N.C. – Società in Nome Collettivo e S.A.S. – Società in Accomandita Semplice.
  • società di capitali: il soggetto giuridico è rappresentato dalla società stessa, che risulta titolare di diritti e obblighi. Le tipologie di società di capitali sono le seguenti: S.R.L. – Società a Responsabilità Limitata; S.P.A. – Società Per Azioni e S.A.P.A. – Società in Accomandita Per Azioni.

Nelle società di persone agricole i soci rispondono delle obbligazioni sociali, illimitatamente, solidalmente e sussidiariamente. Nelle società di capitali agricole, i soci rispondono delle obbligazioni sociali solo con la quota di capitale sottoscritta.

Quando si costituisce una società agricola bisogna prestare attenzione all’oggetto sociale che deve riguardare l’esclusivo l’esercizio di un’attività agricola e delle attività connesse.

Tali attività sono individuate dall’art.2135 c.c. e tra queste rientrano la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e tutte le attività connesse.

I requisiti richiesti per la costituzione di una società agricola sono i seguenti:
  • la ragione sociale o la denominazione deve sempre contenere l’indicazione “società agricola”;
  • a seconda del tipo di società prescelto, l’amministratore deve presentare specifici requisiti.

Si richiede la presenza di un amministratore che deve avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Abbiamo però dei casi particolari da segnalarvi circa i requisiti richiesti per gli amministratori:
  • Società agricola di capitali a socio unico: nel caso in cui solo uno dei membri del consiglio di amministrazione sia imprenditore agricolo professionale (Iap), non vi sono cause ostative.
  • Società agricola con pluralità di soci non Iap: nel caso di società di capitali sprovviste di soci con qualifica Iap, ma con uno dei membri del consiglio di amministrazione che lo sia, non vi sono cause ostative alla costituzione della società.
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