14 marzo 2024

Società di capitali agricole

Alla cassa entro il 18 marzo per versamento tassa forfettaria annuale

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Entro il 18 marzo 2024 - in quanto il 16 cade di sabato - le società di capitali agricole devono versare la tassa forfettaria annuale per la numerazione di libri e registri sociali obbligatori. Si chiede di conosce la tipologia societaria tenuta all’adempimento e l’importo da versare.

Risposta - Sono obbligati al pagamento della tassa forfettaria annuale per la numerazione di libri e registri sociali obbligatori le società di capitali agricole (Spa, Sapa e Srl) e le società consortili a responsabilità limitata agricole. È già stato chiarito, con circolare 108/E 1996, che sono altresì obbligate al versamento anche le:
  • società poste in liquidazione ordinaria;
  • società che sono sottoposte a procedure concorsuali, qualora permanga l’obbligo di tenuta dei libri da sottoporre a vidimazione.
Per le società costituite a fine 2023 con chiusura del primo esercizio il 31.12.2024, la tassa in questione deve essere riversata (oltre che in fase di costituzione) entro il prossimo 18.3.2024 avendo la stessa carattere “annuale” e non per esercizio.

Sono esonerati dal pagamento della tassa annuale sui libri sociali:
  • società cooperative e di mutua assicurazione;
  • consorzi che non assumono la forma di società consortili;
  • società di capitali dichiarate fallite;
  • società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad altro Ente di formazione sportiva a condizione che l’atto costitutivo sia conforme a quanto previsto dalla Legge n. 289/2002.
L'importo dovuto prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine, e deve essere determinato in base all’ammontare del capitale sociale o fondo esistente al 1° gennaio 2024, ed è pari a:
  • 309,87€ se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore a 516.456,90€;
  • 516,46€ se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a 516.456,90€.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con indicazione, nella sezione "Erario", del codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali, dell'importo e dell'anno per il quale viene eseguito il pagamento (2024).

Per l'importo dovuto, è possibile far ricorso alla compensazione con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,00€.

In caso di ritardato pagamento è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che per le società di nuova costituzione il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di C/C Postale n. 6007, intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Gli importi versati sostituiscono la tassa di concessione governativa dovuta per la vidimazione dei libri sociali, sono deducibili dall’IRES/IRAP e sono dovuti in misura forfettaria a prescindere dal numero di registri o dalle pagine utilizzate nell’anno.

Per le società neocostituite successivamente all’1.1.2024, il versamento per l’anno di inizio (2024) deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il bollettino di c/c/p n. 6007. Per gli anni successivi il versamento avverrà nelle modalità ordinarie utilizzando il modello F24.
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