6 ottobre 2023

Società semplice agricola: vendita del vino

Come inquadrare questa attività diversa?

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -Una società semplice agricola ha costruito una cantina per la produzione e vendita del vino prodotto con uve proprie. Come deve essere gestita questa attività diversa da quella agricola?

Risposta -L'attività di coltivazione vigneti e produzione dell'uva è attività agricola.

L'attività di trasformazione e vendita del vino con uve proprie è attività agricola connessa. Può essere gestita sulla medesima posizione dell'attività agricola principale.

La cosa fondamentale è che il volume d'affari dell'attività connessa di trasformazione e vendita non superi il volume d'affari dell'attività agricola principale.

È imprenditore agricolo, secondo quanto previsto dall’art. 2.135 c.c. chi esercita una delle seguenti attività:
  • coltivazione del fondo;
  • selvicoltura;
  • allevamento di animali;
  • attività connesse.
Attività dirette -Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Le tre attività agricole principali sono ben distinte ma accomunate da un criterio identificativo: il ciclo biologico, fissato dall'art. 2135, 2 comma, del c.c. Tale ciclo, di carattere vegetale o animale, assume per il legislatore rilevanza centrale ai fini della ricorrenza dell‘impresa agricola: la cura e lo sviluppo del ciclo o di una fase necessaria dello stesso sono imprescindibili ai fini della qualificazione dell’attività agricola. Il ciclo biologico consiste nel processo di riproduzione ed accrescimento che porta un organismo a nascere e a svilupparsi, assumendo le sembianze e le caratteristiche della specie a cui appartiene. Il ciclo biologico può essere articolato anche in più fasi. La formulazione adottata dal legislatore del 2001 "cura e sviluppo di un ciclo biologico o di fase necessaria" non rappresenta una novità ma è, piuttosto, una conferma di un criterio riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza poiché il concetto di ciclo biologico è intrinseco nella definizione stessa di agricoltura.

Attività connesse –Sono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L’imprenditore agricolo può essere un imprenditore individuale, un’ impresa familiare, una società di qualsiasi tipo o un ente non societario. L'esercizio dell'impresa agricola richiede di adempiere l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, eccezione per le imprese non societarie esonerate dagli obblighi Iva.
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