20 marzo 2024

Vendita “granchio blu” rientra nell’attività principale

Commercio fa parte del reddito di acquacoltura e non rileva ai fini Iva

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Un imprenditore ittico che alleva molluschi effettua la raccolta e la vendita del granchio blu. Si chiede di sapere se potrà ricondurre tale attività fra quelle agricole con la conseguenza che le somme derivanti dalle vendite del crostaceo non rileveranno ai fini Irpef in quanto assorbite dall’attività principale di allevamento ittico.

Risposta - La risposta è affermativa. Le somme derivanti dalla commercializzazione dei ''granchi blu'' non rileveranno ai fini Irpef in quanto ''assorbite'' dalla determinazione del reddito dell’allevamento ittico, soggetto a una tassazione di favore (articolo 3-ter del Dl n. 106/2005).

Per quanto riguarda l’Iva, l’attività di raccolta, trasporto a terra, smaltimento ed eventuale commercializzazione del ''granchio blu'' effettuate dai titolari di concessioni demaniali, può rientrare nell'ambito dell'acquacoltura con conseguente applicazione della detrazione forfettizzata riconosciuta ai produttori agricoli (articolo 34, Dpr n. 633/1972).

Le somme, invece, provenienti dall’eventuale commercializzazione del granchio blu, considerata la natura risarcitoria delle stesse e lo scarso valore economico del crostaceo, non sono soggette a Iva.

Tale interpretazione trova conferma nella risposta a interpello n.67 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 12 marzo 2024.

L’istante chiedeva quindi il corretto trattamento ai fini Irpef e ai fini Iva delle somme derivanti dalla raccolta, smaltimento e vendita del granchio, realizzate nell’ambito del descritto quadro emergenziale.

Nell’interpello viene precisato che la citata “Determinazione regionale” consente, in primo luogo, la cattura, il prelievo e la vendita del granchio blu all’interno degli impianti di “molluschicoltura” considerata la incontrollata diffusione del granchio blu e il conseguente danno arrecato ad alcune imprese della zona. Tale autorizzazione regionale prevede, fra l’altro, la possibilità di utilizzare gli attrezzi e le reti disponibili sulle imbarcazioni per l’attività principale, il divieto di reimmergere i granchi in mare, la concessione dell’attività ai soli soci addetti dell’impresa concessionaria o affidatari dell’area e non anche a terzi privi di autorizzazione demaniale, il divieto di utilizzo di imbarcazioni diverse da quelle asservite all’impianto dell’impresa stessa. L’Agenzia, considerati i provvedimenti emergenziali emanati in via straordinaria e temporanea per le aree demaniali marittime in zona Sacca di Goro e Comacchio dalla Regione Emilia Romagna alla cooperativa in cui l’istante è socio, ritiene che l’attività di prelievo e commercializzazione o smaltimento del granchio blu possa essere ricondotta nell’attività di acquacoltura, quindi in quella di allevamento di molluschi svolta dall’istante.
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