Domanda -Con il Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 rubricato “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, sono state modificate alcune soglie minime di versamenti tributari. Si chiede di conoscere il limite di importo al di sotto del quale è possibile rinviare il versamento dell’Iva periodica al periodo successivo.
Risposta - Confermiamo che con il Dlgs 8 gennaio 2024, n. 1 definito “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, sono state modificate alcune soglie minime di versamenti tributari.
A partire dal 2024, passa da 25,82€ a 100€ il limite di importo al di sotto del quale è possibile rinviare il versamento dell’Iva periodica al periodo successivo. Il versamento va comunque effettuato entro il 16/12 dello stesso anno.
In pratica, i versamenti dell’Iva da gennaio a novembre (contribuenti mensili) e dei primi tre trimestri (contribuenti trimestrali) di ammontare non superiore a 100€ possono essere rinviati al mese/trimestre successivo ma vanno effettuati in ogni caso entro il 16 dicembre.
Il nuovo limite non si applica al versamento dell’acconto Iva (rimane l’importo minimo di 103,29€) e al saldo Iva annuale sempre che l’importo dovuto superi 10,33€ (10,00€ per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni di importo non superiore a 100€ possono essere versate insieme a quelle del periodo successivo, e comunque anche questi versamenti devono essere eseguiti entro il 16/12 del medesimo anno.
Con riferimento alle ritenute effettuate nel mese di dicembre, il versamento deve essere eseguito entro il 16 gennaio.
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