28 dicembre 2023

Affitto del fondo agricolo: le agevolazioni per la piccola proprietà contadina potrebbero decadere

Autore: Elettra Bandi
Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (p.p.c.), previste dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 2009 n. 194, sono volte a promuovere l'acquisto di terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli IAP e consentono di pagare l’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa versando solo l’imposta catastale nella misura dell’1%. Tali soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Le agevolazioni p.p.c. sono valide anche per il coadiuvante agricolo iscritto nell’apposita previdenza agricola che, dal punto di vista fiscale, è equiparato al coltivatore diretto o allo IAP.

La legge di bilancio 2023 ha esteso le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina anche all’acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli da parte di soggetti di età inferiore a quarant’anni che dichiarino di voler ottenere, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola.

L’agevolazione spetta anche alle società agricole aventi la qualifica IAP. Infatti, l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004, dispone che “alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”.

Con la risposta ad Interpello n. 307/2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società agricola che acquista un fondo agricolo sul quale svolgere la propria attività (nel caso di specie si trattava dell’unico terreno condotto dall’impresa) decade dalle agevolazioni p.p.c. qualora lo affitti al socio prima che siano trascorsi cinque anni.

Sul tema è utile ricordare che l’articolo 2 del D.Lgs. n. 99/2004 prevede che la ragione o denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di “società agricola”; non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole, “sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi”.

Nel caso in esame, affittando l'unico terreno di proprietà, l’impresa si trova con ricavi derivanti da tale affitto che saranno prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'attività agricola; in tal caso la società perderebbe i requisiti per essere qualificata come “agricola”. La perdita dei requisiti ex art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004 nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni p.p.c. determinerebbe anche la decadenza dalle agevolazioni stesse.

La risposta ad interpello n. 307/2021 conclude stabilendo che la società istante, perderebbe l’agevolazione p.p.c. se il contratto di affitto del terreno agricolo fosse stipulato entro 5 anni dalla data dell’atto di acquisto del terreno.

Una soluzione alternativa che salvaguarderebbe l’agevolazione p.p.c. potrebbe essere quella di optare per il contratto di comodato. A tal fine ricordiamo che nella risposta n. 458/2020, l’Agenzia delle Entrate ha avallato la possibilità di cedere in comodato al socio coltivatore diretto, un terreno acquistato da parte di una società agricola con le agevolazioni p.p.c..
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