23 ottobre 2023

Aiuti a microimprese e PMI del settore agricolo colpite da calamità naturali

Disciplinati criteri e modalità di concessione nel decreto del Masaf

Autore: Pietro Mosella
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 243 del 17-10-2023), il decreto 11 agosto 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) che disciplina i criteri e le modalità per la concessione d’aiuti, a sostegno delle imprese agricole colpite dalle calamità naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore.

Nel dettaglio, si tratta delle seguenti calamità naturali:
  • valanghe e frane;
  • inondazioni/alluvioni;
  • trombe d'aria e uragani;
  • incendi boschivi di origine naturale;
  • sisma ed eruzioni vulcaniche.
Interventi finanziabili – Come previsto dal decreto del Masaf, gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola ed ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:
  • a) la riparazione d’immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;
  • b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
  • c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione, ovvero di stoccaggio;
  • d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
  • e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva, ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
  • f) acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione d’impianti temporanei delocalizzati.
Costi ammissibili ed intensità d’aiuto - Per gli aiuti di cui alle lett. a), b), c), d) ed f) sopra elencati, i costi ammissibili sono quelli dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa d’assicurazione.

Per gli interventi di cui alle lett. a), b), c) ed f) summenzionati, i danni materiali sono calcolati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 9, del Regolamento (UE) 2022/2472.

Per quanto riguarda gli interventi di cui lett. d) precedentemente descritta, invece, la perdita di reddito dev’essere calcolata esclusivamente in conformità all'articolo 37, comma 8, del Regolamento (UE) 2022/2472, ai sensi del quale è possibile utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua.

L'importo degli aiuti è ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale.

Beneficiari e finanziamento dell'aiuto - Per quanto concerne i beneficiari degli aiuti di cui alle lett. a), b), c), d) ed f) sopra elencati, si tratta delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'UE colpite da eventi calamitosi.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti riguardanti la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione, le microimprese e le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi.

Per gli aiuti agli investimenti suddetti, sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto d’incentivazione, in conformità all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2022/2472.

In merito al finanziamento del sostegno, il decreto prevede che, il contributo per gli aiuti rivolti alle imprese colpite dalle calamità naturali, avvenga a valere sulle seguenti risorse:
  • a) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarietà nazionale (FSN) - interventi compensativi;
  • b) contributo concesso a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;
  • c) contributi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 422 e seguenti, della Legge n. 208/2015 e successive modificazioni;
  • d) contributi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della Legge n. 234/2021 e successive modificazioni;
  • e) eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali e/o regionali e delle province autonome.
In relazione alle suddette lett. b), c) e d), i criteri, le modalità d’erogazione e l'ammontare delle risorse finanziarie sono determinati con delibera del Consiglio dei Ministri e con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Cumulabilità dei contributi - Gli aiuti concessi in virtù di quanto previsto dal decreto in esame, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, con gli aiuti de minimis e con i pagamenti, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115:
  • a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
  • b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento delle intensità d’aiuto pertinenti, indicati all'articolo 3 del decreto in commento.
Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo [articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto], non sono cumulabili con gli aiuti intesi ad indennizzare danni materiali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b), c) ed f) del decreto in commento.
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