24 novembre 2023

Al via la produzione di vini low e dealcolati

Esclusi Doc e Igt

Autore: Cinzia De Stefanis
Il Masaf apre alla produzione nel nostro Paese dei vini dealcolati. Il processo di dealcolizzazione può avvenire esclusivamente presso stabilimenti dotati di licenza di deposito fiscale per la produzione di alcool. In concreto questo vuol dire che la dealcolizzazione può essere praticata solo presso le distillerie e sotto il controllo dell’Agenzia delle Dogane. Le novità sono contenute nella bozza di decreto del Ministero delle politiche agricole rubricato “ Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini “dealcolati”.

Distillerie -Il decreto introduce una novità inaspettata per gli operatori del settore: “il processo di dealcolizzazione può avvenire esclusivamente presso stabilimenti dotati di licenza di deposito fiscale per la produzione di alcol”. Alle cantine spetta il compito di imbottigliare il prodotto.

Vini senza denominazione di origine ed indicazione geografica -I vini sottoposti al processo di dealcolizzazione sono unicamente i vini senza denominazione di origine ed indicazione geografica. A conclusione del processo di dealcolazione parziale e/o totale è possibile effettuare sui prodotti ottenuti le pratiche ed i trattamenti enologici di cui al regolamento delegato n. 2021/2117. Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolizzazione totale o parziale è riportata la dicitura “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” di seguito alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all’articolo 40 del Regolamento 2019/33. La categoria e il termine “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” appaiono in etichetta in un testo omogeneo con caratteri di pari rilievo grafico.

Deposito fiscale -Il processo di dealcolizzazione può avvenire esclusivamente presso stabilimenti dotati di licenza di deposito fiscale per la produzione di alcol. Fino alla realizzazione di una specifica funzionalità telematica, le singole lavorazioni sono preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, mediante Pec, agli uffici territoriali dell’Icqrf (Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) e dell’Adm (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) secondo competenza. Il messaggio di Pec deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  • nell’oggetto: “Comunicazione preventiva di dealcolizzazione – codice ICQRF …”;
  • nel testo: denominazione e CUAA (codice di identificazione di azienda agricola) della ditta che esegue il processo dealcolizzazione; indirizzo dello stabilimento; precisazione se trattasi di dealcolizzazione totale o parziale; data di inizio del processo di dealcolizzazione; categoria e quantità del vino oggetto di dealcolizzazione e codice identificativo dei recipienti in cui è contenuto il vino da dealcolizzare.
Utilizzo per fini industriali - L’alcol risultante dal processo di dealcolizzazione è utilizzato esclusivamente per fini industriali. Allo stesso si applicano le disposizioni previste dal Dlgs 26 ottobre 1995, n. 504, dal regolamento adottato con il decreto del Ministero delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 nonché le altre disposizioni tributarie in materia di accisa applicabili in materia di produzione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle miscele idroalcoliche ancorché ottenute dalla dealcolizzazione parziale o totale dei vini.

Registro telematico -Le operazioni di dealcolizzazione sono annotate nel registro telematico, secondo le modalità che saranno indicate dall’Icqfr.
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