20 giugno 2023

Alluvione: dal 3 luglio le domande per accedere al “prestito agevolato Mia” di Ismea

Autore: Cinzia De Stefanis
Sulla rampa di lancio “Prestito MIA Ismea” che intende assicurare la liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La dote a disposizione è pari a 15 milioni di euro. Sarà possibile presentare la domanda a partire dal 3 luglio 2023 attraverso il portale dedicato Ismea (strumenti.ismea.it).

Soggetti beneficiari - Possono accedere al “Prestito MIA le imprese agricole e della pesca” che, alla data del 1° maggio 2023, abbiano sede legale o sede operativa o con superfici aziendali nelle province e nei comuni individuati dall’Allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (cd. Decreto Alluvione).

Il prestito è riservato:
  • alle Pmi agricole (come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n.2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022) e che alla data del 31 dicembre 2022 non si trovavano già in difficoltà (articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014);
  • alle Pmi della pesca (Allegato I del Regolamento (UE) n.2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022) che alla data del 31 dicembre 2022 non si trovavano già in difficoltà (articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014).
Al momento della domanda di accesso al prestito, la Pmi deve risultare regolarmente iscritta al registro delle Imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell'articolo 1 del Dlgs 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di “impresa ittica” (articolo 4 del Dlgs 9 gennaio 2012, n. 4).

Caratteristiche - Il Prestito MIA è finalizzato ad assicurare la liquidità per tutti i processi inerenti il ciclo produttivo. Il valore nominale del finanziamento non può essere inferiore a 3 mila euro e non può superare il 50 per cento dell’ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dal soggetto beneficiario, come risultante dalla ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda del prestito, e non può comunque superare l’importo di 30 mila euro.

Tasso riferimento - Il tasso di interesse applicato al finanziamento è definito sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

Durata prestito - La durata del prestito è di cinque anni, con due anni di preammortamento. Gli oneri finanziari sul prestito sono azzerati mediante la concessione di un contributo in regime de minimis (cfr. paragrafo 7), nei limiti del massimale disponibile in capo alla singola Pmi.
Nel caso in cui il massimale disponibile per la Pmi non sia sufficiente ad assorbire gli oneri finanziari, il prestito sarà concesso per un minore importo al fine di mantenere gli oneri finanziari interamente assorbiti dal massimale disponibile.

Rimborso del prestito - La Pmi rimborsa il prestito mediante dodici rate trimestrali costanti, posticipate, la prima delle quali con scadenza a 27 mesi dall’erogazione del prestito.

Il finanziamento è erogato dopo la firma di numero uno cambiale agraria o della pesca (cd. cambiale 1) di importo pari al valore nominale del prestito, della durata di trentasei mesi; al corretto adempimento della quarta rata, in sostituzione della cambiale 1, la Pmi emette una nuova cambiale agraria e della pesca (cambiale 2), di importo pari a due terzi del valore nominale del prestito e della durata di dodici mesi; al corretto adempimento della ottava rata, in sostituzione della Cambiale 2, la Pmi emette una nuova cambiale agraria e della pesca (cambiale 3), di importo pari a un terzo del valore nominale del prestito e della durata di dodici mesi. In caso di società di capitali, la cambiale è firmata dal legale rappresentante, anche in proprio, a titolo di avallo.

Equiparazione - La cambiale agraria e la cambiale della pesca sono equiparate ad ogni effetto alla cambiale ordinaria.

Erogazione - L’erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dalla Pmi. Il rimborso delle rate di finanziamento ha luogo mediante addebito SDD (Servizio di incasso tramite addebito diretto) sul conto corrente indicato dalla Pmi.

Tasso zero per il prestito - Il “Prestito MIA” è concesso a tasso zero per l’intera sua durata. L'ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) dell'aiuto corrisponde al valore degli interessi oggetto di abbattimento attualizzato sulla base del tasso di riferimento individuato ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
Gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. Gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non sono stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato.

Durata - I contratti di prestito possono essere firmati entro e non oltre il 30 novembre 2023.

Presentazione istanza - La domanda può essere presentata dal 3 luglio 2023 esclusivamente in forma telematica sul portale dedicato (strumenti.ismea.it) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Alla domanda, a pena di irricevibilità, devono essere allegati i seguenti documenti:
  • visura centrale rischi Banca d’Italia (o di altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia) contenente le informazioni riferite alla data contabile del 31 marzo 2023;
  • documentazione attestante i ricavi 2022. In particolare, ai fini della dimostrazione dei ricavi 2022, devono essere forniti, in alternativa:
    • DICHIARAZIONE IVA. In caso di allegazione di dichiarazione IVA, si considererà il Rigo VE50. Se il soggetto richiedente svolge attività con differenti codici ATECO riferibili comunque all’agricoltura, si considererà la somma dei valori scritti in ciascun rigo VE50;
    • MODELLO UNICO. In caso di allegazione del modello UNICO, si considererà il rigo RD10;
    • AUTODICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di (i) Imprese in soccida, per le quali i ricavi non compaiono nelle dichiarazioni fiscali, o (ii) Imprese con ricavi al di sotto della soglia di esenzione.
  • copia del documento d'identità, in corso di validità, del titolare della Pmi ovvero del legale rappresentante, in caso di società. Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria indicata nel presente prospetto informativo. Per la determinazione dell’ordine cronologico di presentazione fanno fede la data e l’ora di convalida della domanda sul portale dedicato. In considerazione del decisivo rilievo attribuito all’ordine cronologico di presentazione delle domande, la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate, l’irregolarità o la mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti, comporta l’automatica irricevibilità della domanda e la conseguente perdita della priorità acquisita. La domanda può essere ripresentata. In tal caso, è necessaria la creazione e la convalida di una nuova domanda, alla quale sarà assegnata una nuova priorità.
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