23 febbraio 2024

Arrivano i super centri di assistenza agricola

Tutti gli operatori saranno dipendenti. Esclusi i professionisti

Autore: Cinzia De Stefanis
In arrivo i super centri di assistenza agricola (Caa). I nuovi Caa potranno entrare nella gestione dell'Anagrafe Aziendale Nazionale su delega degli organismi pagatori e contribuire alla raccolta dati per la statistica nazionale. Tuttavia, arrivano regole stringenti per il riconoscimento.

Il decreto del Masaf rubricato “definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) devono prevedere l’esercizio della loro attività” detta le regole funzionamento dei centri di assistenza agricola (Caa) . Il decreto ha incassato l'intesa della Conferenza Stato-Regioni in data 8 febbraio 2024. L'obiettivo è garantire procedure uniformi e tempi ridotti nei pagamenti per le domande di aiuto pubblico in agricoltura, a vantaggio di tutto il settore.

Il testo ufficiale del decreto è in fase di riscrittura, sulla base delle indicazioni formulate dalla Conferenza Stato Regioni delle quali di seguito ne abbiamo tenuto conto.
Ma andiamo con ordine.

Protesta il Conaf (dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) – E’ arrivata anche la protesta del Conaf per l'esclusione dei liberi professionisti dal ruolo di verificatori in seno ai Caa, dove tutti gli operatori saranno dipendenti . Il Presidente Conaf, Mauro Uniformi, ha dichiarato quanto segue:

Nulla di nuovo, dopo l'approvazione del Decreto relativo al funzionamento dei Caa. Il testo non accoglie le modifiche chieste dai liberi professionisti, agronomi e forestali in testa, "lasciando inalterata un'impostazione a nostro avviso che penalizza l'intero settore agricolo" si sottolinea in una nota del Conaf.

L'ascolto delle diverse posizioni non ha portato al miglioramento della bozza, che resta insufficiente per come è stata approvata, ancora enormemente sbilanciata - dichiara Mauro Uniformi, presidente Conaf -. Non c'è stata la modifica da noi richiesta dell'articolo 7, comma 4, che quindi è ancora inaccettabile poiché collegato all'articolo 12 in cui si afferma che gli operatori devono essere esclusivamente a regime di lavoro dipendente subordinato".

Non si fa il bene del comparto agricolo, a cui si chiede di essere innovativo e al passo col mercato, se i dipendenti all'interno dei Caa rivestono la doppia veste di controllore e controllato" si sottolinea infine, perché "Nel documento approvato, la separazione è limitata a una suddivisione dei compiti fra colleghi all'interno del medesimo ufficio".

Nuove funzioni, dall'Anagrafe alla statistica agraria - Con il nuovo schema di decreto in commento le funzioni attribuite ai Caa escono nettamente potenziate. Intanto vengono superati limiti normativi alle competenze rispetto ai servizi da svolgere verso l'utenza, gli agricoltori, nel segno del principio di sussidiarietà. In pratica, purché esista una delega da parte di un ente pubblico, anche senza specifico riferimento ad Agea, agli enti pagatori e alle regioni, il Caa ha facoltà d'intervento. Unico argine, posto dall'articolo 2: le competenze esclusive degli appartenenti agli ordini professionali. Un primo salto di qualità. L'articolo 2 del nuovo articolato statuisce la possibilità che l'aggiornamento dell'Anagrafe delle Aziende Agricole - detenuto dagli organismi pagatori - sia delegato ai Caa mediante convenzione, unitamente alla costituzione, aggiornamento e tenuta dei singoli fascicoli aziendali. Un passaggio solo apparentemente scontato: se la gestione del fascicolo aziendale era già contenuta nel Decreto Legislativo 74/2018 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Agea e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare", mancava una norma per quanto attiene l'aggiornamento dell'Anagrafe, cosa che attribuisce ai Caa un inedito potere di cogestione dei dati sensibili delle aziende agricole con enti statali e regionali, quali gli organismi pagatori per loro natura sono. In proposito si inserisce una raccomandazione della Conferenza Stato Regioni, che a proposito dell'aggiornamento dell'Anagrafe consiglia una "ampia riformulazione" dell'articolo 2 - che in realtà faceva un po' di confusione anche sulle attribuzioni Caa previgenti contenute nel Decreto legislativo 74/2018 - che sotto si riporta integralmente.

"Stabilire l'entità dei corrispettivi da riconoscere ai Caa con riferimento alle regole comuni individuate nello schema tipo di convenzione, così come già oggi prevede l'accordo convenzionale tra coordinamento e organismi pagatori, anche al fine di evitare sperequazioni sui territori".

"Tenuto conto dei differenti importi che vengono riconosciuti ai Caa per la gestione dei fascicoli aziendali risulta necessario, per uniformità, prevedere che Agea garantisca i medesimi importi per i costi sostenuti per la gestione dei fascicoli aziendali che compongono l'Anagrafe delle Imprese Agricole sul Sian".

Statistica agricola - Una nuova fetta di mercato che si apre per i Caa è quello della statistica agricola, fino ad oggi appannaggio dei comuni. I Caa possono stipulare convenzioni con Istat per l'aggiornamento dei dati di base della statistica agricola nazionale.

Sistema informativo nazionale agricolo (Sian) - I Caa possono accedere alle banche dati dei Sistemi Informativi (Sian), con le procedure previste dalla normativa vigente, e, su mandato dell’impresa agricola, utilizzare i dati presenti nei Sistemi Informativi relativi all’impresa stessa per erogare i servizi di assistenza. Gli articoli 4 e 5 del Decreto in commento aprono le porte del Sian ai centri, non a caso l'articolo 5 statuisce che "all'interno del Sian sono istituiti i seguenti registri informatici:
  • “elenco sedi Caa': registro unico a livello nazionale contenente l'elenco dei Caa autorizzati ai sensi del presente Decreto e delle relative sedi;
  • 'registro Nazionale Operatori': registro unico a livello nazionale contenente le generalità ed il profilo di istruttore ovvero di verificatore degli operatori dei Caa".

Un successivo decreto del Masaf, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto qui in esame, provvederà a regolamentare il costante aggiornamento di questi due nuovi registri del Sian.

Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento – Gli articoli 7 e seguenti del decreto in commento disciplinano i requisiti minimi di garanzia e funzionamento per il Super Caa. Per quanto riguarda le società richiedenti, devono prevedere nello statuto ovvero nell'atto costitutivo la mission di Caa come stabilito dall'articolo 2 del Decreto in commento e avere un capitale sociale minimo di 51.646 euro, salve eventuali deroghe normativamente previste per il tipo di società utilizzata. Il capitale deve risultare interamente versato. I Caa possono anche prevedere attività diverse da quelle stabilite dall'articolo 2 purché non con esse in contrasto.

L’articolo 7 comma 6 del provvedimento in commento poi pone precisi limiti a chi può esserci dietro un Caa, solo le organizzazioni agricole qualificate, poiché "Le quote o le azioni di società in possesso della qualifica di Caa e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite solo a soggetti abilitati alla costituzione di Caa; ugualmente le operazioni di fusione e di scissione possono attuarsi tra società in possesso della qualifica di Caa".
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