2 ottobre 2023

Attività di agronomo: figura libero professionale solo se iscritto all’Albo

Autore: Marta Bregolato
L’Agronomo offre consulenze tecniche o opera nell’ambito di processi produttivi agricoli, zootecnici, agroalimentari e del verde pubblico.

Attraverso l’elaborazione di progetti basati sull’osservazione diretta e sullo studio delle migliori soluzioni ambientali, l’Agronomo opera a favore delle aziende agricole, degli operatori pubblici e privati del territorio agricolo, dei gestori delle aree verdi (parchi e giardini), dei trasformatori dei prodotti agro-alimentari.

Si tratta di una figura professionale multidisciplinare e può occuparsi delle produzioni vegetali, della loro difesa, delle risorse naturali impiegate in agricoltura, della gestione di allevamenti, del miglioramento genetico agricolo, della valorizzazione dei prodotti agricoli, di problemi costruttivi e di meccanizzazione, delle valutazioni economiche collegate.

I requisiti per l’iscrizione all’Albo degli Agronomi sono definiti dal D.P.R. n. 328 del 05.06.2001, in particolare dal Capo II.

Sono previste due Sezioni:
  • Sezione A: titoli di dottore agronomo e dottore forestale
  • Sezione B: titoli di agronomo e forestale junior, zoonomo, biotecnologo agrario.
L’accesso alla professione di Agronomo è per titoli; in particolare:
  • Dottore Agronomo e Dottore Forestale Sezione A:
    • lauree tradizionali in Scienze agrarie, Scienze delle preparazioni alimentari, Scienze e Tecnologie alimentari, Scienze della produzione animale
    • laurea specialistica/magistrale nelle classi 3/S, 4/S, LM-4, 7/S, LM-7, 38/S, LM-35, 54/S, LM-48, 74/S, LM-73, 77/S, LM-69, 78/S, LM-70, 79/S, LM-86, 82/S, LM-75, 88/S, LM-81
  • Agronomo e Forestale Junior SezioneB:
    • laurea nelle classi 7, L-21, 20, L-25, L-26.
L’attività di Agronomo può essere esercitata nella forma di:
  • libero professionista (solo se è iscritto all’Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali, così come previsto dal D.P.R. n. 328 del 05.06.2001);
  • lavoratore subordinato (nel settore privato o nel settore pubblico).
L’iscrizione è obbligatoria per esercitare il diritto di firma su documenti a valenza pubblica.

Con riferimento ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, la risposta, in negativo, ci viene fornita dalla Legge n. 152 del 10.02.1992, all’art. 3 comma 3, il quale prevede espressamente che: “I dottori agronomi e i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano dell’iscrizione all’Albo”.

In ragione di ciò, se il dipendente pubblico svolge tale attività di agronomo per esclusivo interesse ed incarico della Pubblica Amministrazione di cui è dipendente o in ogni caso per una Pubblica Amministrazione, non incorre nell’obbligo di iscrizione all’Albo professionale; quando invece tale attività voglia essere svolta in parallelo all’attività di lavoro dipendente presso una P.A., deve invece ritenersi applicabile il precedente comma 2 dello stesso art. 3 che prevede che: “per l’esercizio delle attività professionali di cui all’art. 2 è obbligatoria l’iscrizione all’Albo, sia che l’esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo”.

Oltre all’obbligo di iscrizione all’Albo Professionale, scatterà anche l’obbligo di iscrizione all’Epap (Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale degli Attuari, dei Chimici e Fisici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi), di cui al Decreto Legislativo n. 103 del 10.02.1996.

Tale obbligo decorrerà dall’emissione del primo documento fiscale indipendente dal fatto che venga emesso da soggetto titolare di P.Iva o meno.

Ricorrendo i requisiti di apertura della P.iva il contribuente potrà avviare l’attività scegliendo tra i seguenti codici Ateco:
  • 74.90.11 – consulenza agraria fornita da agronomi – servizi prestati da agronomi;
  • 74.90.12 – consulenza agraria fornita da agrotecnici e da economici specializzati in agricoltura a favore delle aziende agricole.
Potrà, sempre in presenza dei requisiti di ammissibilità, eventualmente optare per il regime forfettario determinando il reddito sulla base di un coefficiente di redditività del 78%.
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