20 novembre 2023

Bonus Mezzogiorno 2023, ancora nessuna soluzione al blocco subìto da agricoltura e pesca

Autore: Redazione Fiscal Focus
Non si intravedono soluzioni, nonostante la metà novembre inoltrata, al problema causato dall’Agenzia delle entrate ai settori agricolo e della pesca impossibilitati a richiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti del Mezzogiorno. Eppure, già il 14 luglio scorso alcuni deputati (Caramiello primo firmatario) hanno presentato l’interrogazione n. 5/01114 al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare consultabile al link. La misura cesserà il 31 dicembre di quest’anno e si deve escludere qualsiasi possibilità di proroga vista l’istituzione della ZES unica dal 1° gennaio 2024 e l’introduzione, con medesima decorrenza, dello specifico credito d’imposta per investire nei territori interessati.

Il problema esistente è di natura pratica e teorica. Pratica poiché la versione del software 1.0.0 dell’8 giugno di quest’anno rilasciata dall’Agenzia delle entrate per la predisposizione del file telematico relativo al modello CIM23, con cui prenotare il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle ZES e nelle ZLS effettuati nel corso del 2023, inibisce la richiesta dell’incentivo ai settori agricolo e della pesca. Procedendo alla compilazione, se nei dati dell’impresa beneficiaria si barra il flag “Settore agricolo” o “Settore pesca/acquacoltura”, vien fuori il messaggio di errore, che non consente di proseguire, secondo cui “il campo non può essere presente”. Il problema persiste anche tentando di omettere il flag relativo al settore di interesse affidandosi alla sola indicazione del codice Ateco prevista nel quadro B del modello. In tal caso, difatti, il software restituisce un altro messaggio di errore bloccante secondo il quale “se il tipo agevolazione presente nel frontespizio è credito d’imposta Mezzogiorno, ZES o ZLS, non vengono accettati i codici attività dei settori pesca e agricoltura”.

Si deve osservare che l’articolo 1, commi 265-267, della legge di Bilancio 2023, nell’estendere al 2023 la fruizione degli aiuti, non ha apportato alcuna variazione normativa alla disciplina applicabile.

La situazione lascia subito pensare ad un errore commesso da Sogei nella creazione del software. Ma purtroppo non è così. E qui si giunge alla natura teorica del problema. Infatti, cercando di rinvenirne l’origine, dalla scheda informativa aggiornata presente sul sito delle Entrate si evince che l’agevolazione non si applica «ai soggetti che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura». Dalle istruzioni alla compilazione del modello licenziato dal provvedimento direttoriale prot. n. 188347/2023 del 1° giugno scorso, invece, con riferimento all’indicazione dei settori in questione, emerge che «la casella non può essere barrata se la comunicazione è presentata per beneficiare del credito d’imposta ZES o del credito d’imposta ZLS» senza comunque citare il bonus Mezzogiorno.

Simili affermazioni non sono in linea con la previsione del secondo periodo dell’articolo 1, comma 98, della legge n. 208/2015 sulla base del quale l’Agenzia delle entrate deve necessariamente rivedere il software e le posizioni espresse sul proprio portale e sulle istruzioni alla compilazione del modello. Tale disposizione, infatti, estende il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ai comparti della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e alle imprese che si occupano di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti con l’unico discrimine, rispetto agli altri settori produttivi, che l’incentivo venga riconosciuto «nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico». La disciplina di cui alla legge 208/2015 è poi espressamente richiamata dall’articolo 5 del D.L. n. 91/2017, norma cui fa riferimento l’articolo 1, comma 65, della legge n. 205/2017. Tale circostanza, a ben vedere, non giustifica l’esclusione dei settori agricolo e della pesca operata già in passato neanche dal credito d’imposta previsto per le ZES e le ZLS.

Il problema necessita di una soluzione urgente affinché le imprese possano fruire degli aiuti spettanti quanto prima. L’imminente termine del 31 dicembre, tuttavia, non deve spaventare relativamente all’acquisizione del diritto all’aiuto. Ciò in quanto vi è tempo sino al 31 dicembre 2024 per presentare il modello relativo agli investimenti 2023 (prima del 2023 non vi era alcun termine).

Vale la pena ricordare, infine, che, per il credito d’imposta Mezzogiorno, l’unica preclusione esplicita sinora “certificata” dall’Agenzia delle entrate, pur non espressamente prevista dalla richiamata norma del 2015, riguarda imprese individuali e società semplici agricole titolari di reddito agrario ex articolo 32 del TUIR. Ciò è stato chiarito dalla DRE Puglia in risposta all’interpello n. 917-753/2020 e ribadito l’8 marzo 2022 in risposta all’interrogazione n. 5-05072 dell’allora deputato Giuseppe L’Abbate. I due documenti hanno altresì affermato che tutte le imprese agricole non rientranti nelle due predette fattispecie, titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR, rientrano nel perimetro dell’agevolazione. Non è mai stato chiarito, invece, quali siano i regolamenti (Ue) da prendere a riferimento. Certo è che il beneficio configura un aiuto di Stato, non un aiuto «de minimis». Lo si evince non solo dal richiamato articolo 1, comma 98, della legge n. 208/2015 che cita i soli aiuti di Stato, ma anche dai commi 99, 102 e 107 del medesimo articolo.
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