19 febbraio 2024

Commercio legno: al via l’iscrizione al registro delle imprese del legno

Autore: Cinzia De Stefanis
A partire dal 16 gennaio 2024 è possibile accedere all’iscrizione al registro imprese legno (Ril) per l’annualità 2024, che va effettuata prima di commercializzare o immettere sul territorio Ue legno o prodotti, conformemente al Regolamento (UE) 995/2010 e previa dichiarazione delle quantità “commercializzate” nel 2023. La novità è contenuta nell’avviso Masaf rubricato “avvio iscrizioni 2024 tramite la procedura informatica Sian Ril (registro imprese legno)”.

Validità - L'iscrizione al Ril, per l'anno 2024, ha validità dal momento d'iscrizione fino al 15 gennaio 2025 e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di operatore Euts (operatori del legno). Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell'iscrizione annuale da parte dell'operatore e deve essere pagata ogni anno la quota di iscrizione di 20€.

Sono tenuti ad iscriversi al Registro gli operatori Eutr, ossia le persone fisiche o giuridiche che “commercializzano” ovvero immettono per la prima volta sul mercato dell’Ue, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati, di origine nazionale o extra Ue, destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo), inclusi nell’allegato al regolamento. Sono inclusi anche gli operatori Eutr occasionali una tantum (es. piccolo proprietario forestale che vende legname su strada e i soggetti che eseguono interventi di potatura anche in ambiente urbano e riutilizzano i prodotti di risulta come sottoprodotti da impiegare in altri processi) a prescindere dalla quantità immessa sul mercato.

L'iscrizione va effettuata prima della data in cui si intende effettuare la “commercializzazione”, ovvero l’immissione sul territorio Ue di legno o prodotti ai sensi del Reg (UE) 995/2010. Dovranno essere dichiarate le quantità di prodotti legnosi "commercializzati" nel 2023.

Esonero -Sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro:
  • gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali, ossia iscritti ad albi o elenchi regionali che si sono adeguati ai criteri minimi definiti (Decreto Ministeriale 29 aprile 2020, n.4470 “Albi regionali delle imprese forestali);
  • le amministrazioni pubbliche;
  • i commercianti Eutr, ovvero le persone fisiche o giuridiche che vendono o acquistano legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE, che hanno come unico obbligo, ai fini Eutr, quello di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti.
Iscrizione su delega - L’iscrizione ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.

Iscrizione e pagamento della quota - L'iscrizione è considerata completata solo dopo aver compilato i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e dopo aver effettuato il pagamento della quota di 20 euro dovuta per la registrazione con pagoPA oppure con bollettino postale. In questo ultimo caso il bollettino postale dovrà essere caricato nella procedura di registrazione.

Informazioni da inserire nel Ril- All’atto dell’iscrizione l’operatore o il suo legale rappresentante (se impresa o ditta individuale) è tenuto a fornire informazioni inerenti a:
  • denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita Iva;
  • dati anagrafici del legale rappresentante;
  • con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010: denominazione commerciale e tipologia inclusa nell’allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, identificati attraverso il codice di nomenclatura combinata (codice Taric), provenienza e origine, riferite rispettivamente a nazione estera o regione italiana da cui provengono il legno o i relativi prodotti derivati prima dell’immissione nel mercato Ue e a nazione estera o regione italiana in cui il legno è stato tagliato e raccolto, quantità annuale commercializzata espressa in Kg, inclusa quella lavorata ai fini commerciali, e, se disponibile controvalore in euro;
  • nella sezione “attività” si dovrà dichiarare se si tratta di legno nazionale o legno importato e, per ogni codice merceologico con una specifica provenienza e specifica origine del prodotto legnoso, si dovrà indicare la quantità totale in kg effettivamente commercializzata, ossia immessa per la prima volta sul mercato Ue, nell’anno precedente a quello di iscrizione. Qualora ad esempio un operatore importi prodotti con lo stesso codice merceologico da diversi paesi extra Ue, dovrà inserire più attività corrispondenti a tutti i paesi di provenienza, indicando le relative quantità annuali totali, anche se il codice merceologico risulta essere il medesimo.
Se la procedura viene correttamente ed integralmente eseguita, l’operatore riceverà, sull’indirizzo Pec fornito in fase di registrazione, l’attestazione di avvenuta iscrizione.
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