19 giugno 2023

Crediti d’imposta carburante agricoltura e pesca, i termini di giugno da monitorare

Autore: Francesco Giuseppe Carucci
Dovranno essere compensati entro fine mese i crediti d’imposta maturati nel terzo e nel quarto trimestre 2022 per l’acquisto dei carburanti destinati all’esercizio delle attività agricole e della pesca. Oltre il 30 giugno, infatti, eventuali importi residui andranno perduti.

Con riferimento al terzo trimestre 2022, si ricorda che l’articolo 1, comma 51, della legge n. 197/2022 ha spostato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine di utilizzo. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2023 dall’articolo 15 del D.L. n. 198/2022, cosiddetto Milleproroghe. Per il quarto trimestre 2022, invece, il differimento dell’originario termine del 31 marzo 2023 è stato operato dall’articolo 2-bis del D.L. n. 176/2022.

Da tener presente, tuttavia, che l’utilizzo dei crediti d’imposta in argomento per il periodo compreso tra il 17 marzo 2023 e il prossimo 30 giugno è subordinato al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione scaduto lo scorso 16 marzo. Infatti, tanto l’articolo 7 del D.L. n. 115/2022, quanto l’articolo 2 del D.L. n. 144/2022, avevano istituito l’obbligo di trasmettere entro il 16 marzo 2023, «a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito», specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate demandando la relativa disciplina ad apposito provvedimento. Ha così visto la luce il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2023/44905 del 16 febbraio scorso a cui ha fatto seguito il provvedimento prot. n. 2023/56785 del 1° marzo di quest’anno. Coerentemente con il dettato normativo, il primo atto dell’Amministrazione finanziaria citato ha confermato che, qualora i beneficiari abbiano esaurito per intero i crediti d’imposta spettanti entro la data del 16 marzo 2023, non avrebbero dovuto inviare alcuna comunicazione.

Dopo il prossimo 30 giugno, e fino al 31 dicembre 2023, sarà possibile utilizzare l’analogo credito d’imposta istituito per il primo trimestre dell’anno in corso dalla legge di Bilancio 2023 con l’articolo 1, commi 45-50. Per quest’ultimo bonus, che rappresenta l’ultimo aiuto istituito per mitigare gli effetti del caro carburante in agricoltura, diversamente da quanto avvenuto per gli ultimi due trimestri 2022, il legislatore non ha previsto alcun adempimento comunicativo all’Amministrazione finanziaria.

Si ricorda che i crediti d’imposta in argomento non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, sono cumulabili con altre agevolazioni purché, considerato il vantaggio fiscale legato alla non imponibilità, non derivi al contribuente un complessivo beneficio che ecceda il costo sostenuto. Nel contempo, possono essere utilizzati in compensazione senza applicazione di limiti ed è stato possibile optare per la cessione del credito previa apposizione di visto di conformità. La cessione può avvenire esclusivamente per l’intero credito con la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a banche e intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia, società appartenenti a gruppi bancari iscritti all'albo e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Anche in caso di cessione, i termini di utilizzo sono i medesimi previsti per l’ipotesi di utilizzo diretto da parte dell’avente diritto.

Il giorno 30 non è l’unica data da monitorare nel mese di giugno. In caso di cessione del credito, infatti, come da provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 2023/24252 del 26 gennaio 2023, entro il prossimo 21 giugno devono essere comunicate le cessioni del credito d’imposta relativo al quarto trimestre 2022. Entro la medesima data vanno comunicate le cessioni del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022. Per quest’ultimo periodo, difatti, l’originaria scadenza del 22 marzo scorso prevista dal citato provvedimento, è stata differita al 21 giugno 2023 dal provvedimento direttoriale delle Entrate prot. n. 2023/116285 del 3 aprile di quest’anno. Il medesimo provvedimento ha previsto altresì, con riferimento ai crediti d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice Ateco 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023, che le cessioni vengano comunicate alle Entrate nel periodo compreso tra il 5 aprile e il 18 dicembre di quest’anno.
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